Taxlit vince a Taranto su crediti R&S: annullato atto di recupero

Taxlit ha assistito con successo un’azienda operante nel settore moda in un contenzioso tributario dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, conclusosi con la sentenza n. 633/1/2026 che ha disposto l’annullamento di un atto di recupero relativo a crediti d’imposta ricerca e sviluppo per gli anni 2017 e 2018.  

Il team, composto dagli avvocati Giorgio Infranca e Pietro Semeraro (in foto), ha difeso la società avverso la pretesa dell’Agenzia delle Entrate, che contestava l’indebito utilizzo del credito qualificandolo come “inesistente”, con conseguente applicazione del più ampio termine decadenziale.

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura preliminare relativa alla decadenza del potere impositivo. In particolare, i giudici hanno escluso la qualificazione del credito come “inesistente”, riconducendo la fattispecie nell’ambito dei crediti “non spettanti”, con conseguente applicazione del termine ordinario di accertamento.

Nel motivare tale conclusione, il Collegio richiama il recente intervento del D.Lgs. 87/2024, che ha introdotto le definizioni normative di crediti “inesistenti” e “non spettanti”, nonché l’atto di indirizzo del MEF del 1° luglio 2025, chiarendo che non possono qualificarsi come inesistenti i crediti disconosciuti sulla base di valutazioni tecnico-interpretative fondate su fonti non richiamate dalla disciplina agevolativa.

La decisione si pone inoltre in continuità con l’orientamento della Corte di Cassazione (SS.UU. n. 34419/2023), secondo cui il credito può dirsi “inesistente” solo in presenza di una artificiosa rappresentazione o della mancanza dei presupposti costitutivi non rilevabile mediante controlli automatizzati o formali.

Secondo il Collegio, nel caso di specie la pretesa dell’Ufficio si fondava non su una inesistenza materiale del credito, ma su una diversa qualificazione tecnico-interpretativa delle attività svolte, basata su fonti quali il Manuale di Frascati e prassi sopravvenuta.

Accertata la natura di credito “non spettante”, la Corte ha rilevato che il termine di decadenza era spirato prima della notifica dell’atto, determinando così l’annullamento integrale della pretesa fiscale.

Axel Indigo

SHARE