Stefanelli & Stefanelli vince al Cds su obbligo d’indicazione dei costi di manodopera in offerta di gara
Lo studio Stefanelli & Stefanelli – nella persona del fondatore Andrea Stefanelli – ha assistito vittoriosamente avanti al Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 1008 del 13/2/2020) la società Cosepuri in una vertenza sull’annosa questione dell’obbligo d’indicazione dei costi della manodopera nelle offerte di gara.
Come noto l’art. 95, comma 10 del Codice appalti impone espressamente l’onere, in capo al partecipante, d’indicare i “propri costi della manodopera” nell’offerta economica. Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso, ha stabilito che l’omessa indicazione di detti costi della manodopera, da parte della prima classificata, ne imponeva l’esclusione e la revoca dell’aggiudicazione, disponendo il subentro contrattuale.
Secondo i supremi giudici amministrativi l’obbligo di indicare separatamente i costi di manodopera in offerta “discende chiaramente dal combinato disposto dell’articolo 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici e dell’articolo 83, comma 9, del medesimo”, che non consente la regolarizzazione di carenze concernenti l’offerta tecnica o economica; di conseguenza qualsiasi operatore economico “ragionevolmente informato e normalmente diligente” si presume a conoscenza dell’obbligo in questione.
Tale norma opera “anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempre che tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione”. Ne consegue che deve considerarsi definitivamente chiarito anche l’automatismo espulsivo correlato al mancato scorporo nell’offerta economica dei costi inerenti alla manodopera, come derivante dal combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici è conforme al diritto europeo.
Né rileva che il bando non prevedesse espressamente l’obbligo di separata evidenziazione dei costi in questione, essendo a tal fine sufficiente (dice il Supremo Collegio) che, in virtù del cd. “principio d’eterointegrazione” della lex specialis, nella documentazione di gara fosse riportata una dicitura per cui, per quanto non espressamente previsto nel bando, nel capitolato e nel disciplinare di gara, dovesse comunque farsi applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici (e quindi anche dell’art. 95, comma 10). Sotto il profilo sostanziale, in ogni caso, la modulistica di gara consentiva una puntuale indicazione così da escludersi comunque la possibilità di recuperare l’omissione attraverso l’attivazione del soccorso istruttorio.