Spalmaincentivi al vaglio della Corte di Giustizia Europea, ANIE in campo con Orrick

Orrick, il Professor Valerio Onida e la Professoressa Barbara Randazzo hanno ottenuto l’ordinanza di remissione alla Corte di Giustizia Europea del decreto Spalmaincentivi.

Il 20 novembre 2018, a valle della discussione tenutasi in data 28 settembre 2018, la sezione terza ter del TAR Lazio, presieduta da Maria Alberto di Nezza, ha accolto l’istanza avanzata dai ricorrenti, supportati dall’associazione di categoria ANIE, di remissione della questione avanti alla Corte di Giustizia Europea. In particolare, il Tribunale, confermando l’orientamento espresso nell’ordinanza emessa nei giorni scorsi nell’analogo giudizio promosso da altro gruppo di investitori, anch’essi rappresentati da Orrick, dal Professor Onida e dalla Prof.ssa Randazzo, ha ritenuto che la questione relativa alla legittimità dei provvedimenti amministrativi attuativi dell’art 26 del d.l. 91/2014, meglio noto come spalmaincentivi, non fosse ancora matura per la decisione nel merito. E ciò nonostante la sentenza della Corte Costituzionale 16/2017, in quanto l’art 26 rischia di porsi in contrasto con alcuni principi generali dell’ordinamento dell’Unione Europea che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, costituiscono le fondamenta del sistema giuridico dell’Unione. In tale prospettiva, sottolinea l’ordinanza di remissione, è possibile prospettare un contrasto dell’art. 26 con i principi generali dell’affidamento e della certezza del diritto, in quanto l’intervento normativo nazionale ha modificato unilateralmente le condizioni giuridiche sulle cui basi le imprese ricorrenti avevano impostato la propria attività economica. Nel caso di specie, continua l’ordinanza, non è stata mutata solo la disciplina generale ma si è inciso, variandole in senso sfavorevole e prima del termine di scadenza, sulle relative convenzioni individualmente stipulate con il GSE. Le stesse disposizioni si porrebbero altresì in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e, segnatamente, con gli arti. 16 (libertà di impresa) e 17 (diritto di proprietà) nonché con il Trattato sulla Carta Europea dell’energia che la Comunità Europea ha sottoscritto.

La partita spalmaincentivi non può dirsi ancora chiusa pertanto neanche per gli investitori italiani; come non lo è per quegli investitori stranieri che proprio facendo perno sulla intervenuta chiara violazione dell’art 10 della Carta Europea dell’energia, ai sensi della quale ogni parte contraente «incoraggia e crea situazioni stabili, eque,  favorevoli e trasparenti, per gli investitori….gli investimenti godono inoltre di una piena tutela e sicurezza e nessuna parte contraente può in alcun modo pregiudicare con misure ingiustificate e discriminatorie la gestione, il mantenimento, l’impiego, il godimento e l’alienazione degli stessi», con l’assistenza del team energy dello studio Orrick, sotto la guida di Carlo Montella, global Deputy Business Unit Leader del dipartimento Energy & Infrastructure, hanno chiamato in causa lo Stato Italiano in una serie di procedure.

nicola.dimolfetta@lcpublishinggroup.it

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