Riforma 231, tra innovazione e cristallizzazione di principi già noti

di letizia ceriani

Il 29 settembre 2025 è stata presentata alla Camera dei Deputati la proposta di legge A.C. 2632, recante la riforma della parte generale e sostanziale del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L’iniziativa – elaborata con il contributo dell’Università degli Studi di Bergamo e dell’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), sotto il coordinamento del consigliere Giorgio Fidelbo della Corte di Cassazione – si propone di rinnovare il sistema delineato dal D.Lgs. n. 231/2001 razionalizzandolo e semplificandolo: da un lato, per conciliare certezza del diritto ed efficienza aziendale, dall’altro, per valorizzare la funzione preventiva dell’organizzazione societaria e la collaborazione post delictum dell’ente.

Da oltre vent’anni la 231 per come la conosciamo plasma, spesso faticosamente, il rapporto tra imprese e responsabilità da reato. Ora, dopo un lungo lavoro di revisione, il disegno di legge, che ne ridisegna l’architettura, è pronto. Manca solo il via libera definitivo del Parlamento, atteso da più parti entro l’estate. Tre penalisti che da anni frequentano le aule dove la 231 si costruisce e si smonta – Pasquale Annicchiarico (in foto a sinistra), partner di Dentons e head of white collar crime, Enrico Maria Mancuso (in foto al centro), partner di Herbert Smith Freehills Kramer, e Jean-Paule Castagno (in foto a destra), partner di BIP Law & Tax – hanno raccontato a MAG cosa cambia davvero e perché, questa volta, vale la pena aspettarsi qualcosa di sostanziale.

L’articolo 8-bis: la svolta

La novità più significativa riguarda l’articolo 8-bis, che introduce nel sistema 231 un meccanismo di estinzione anticipata dell’illecito amministrativo. La logica è lineare: se l’ente ha adottato un modello ma, nonostante ciò, è incorso in un illecito, e se prima della chiusura delle indagini è disposto ad autodenunciarsi, risarcire il danno, a restituire il profitto e a porre in essere un piano rimediale per colmare le lacune organizzative emerse, il giudice dichiara l’estinzione dell’illecito amministrativo contestato. «Questo è il beneficio principale», puntualizza l’avvocato Pasquale Annicchiarico. «Va a codificare, per tutti i reati presupposto, un comportamento collaborativo e virtuoso da parte della società che abbia adottato un modello il quale, per qualche ragione, non ha funzionato, ma sulla cui lacuna è pronta ad intervenire attuando un idoneo piano rimediale, con restituzione del profitto e risarcimento del danno».

Il vantaggio non è solo processuale, «è evidente soprattutto il beneficio dal punto di vista reputazionale», sottolinea Annicchiarico. La sentenza che dichiara l’estinzione dell’illecito consente all’ente di non essere coinvolto nel processo, con evidenti vantaggi anche sul piano dell’immagine. La norma prevede espressamente un “freno” antiabuso: l’estinzione può essere dichiarata al massimo due volte. Il meccanismo non è del tutto inedito. Come ricorda il partner di Dentons, è già stato sperimentato nella prassi della Procura di Milano — in particolare nelle vicende legate agli appalti di manodopera, al centro del lavoro del pubblico ministero Paolo Storari — e ora confluisce nell’articolo 8-bis, codificandone la logica a livello nazionale.

Jean-Paule Castagno, che ha lavorato anche come consulente dell’autorità, oltre che come legale delle aziende, valorizza il dialogo e il confronto volto a trovare soluzioni operativamente e finanziariamente sostenibili ma in compliance con la normativa italiana soprattutto per quei business innovativi, spesso promossi da gruppi societari transnazionali. «Quello che si è fatto è stato accompagnare le società nella valutazione del rischio reato, per verificare quali omissioni o sottovalutazioni del rischio avessero consentito la realizzazione del reato e implementare il nuovo assetto organizzativo nel dialogo diretto con l’autorità inquirente».

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letizia.ceriani@lcpublishinggroup.it

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