Il processo civile nell’epoca del Covid-19
di Karin Tayel*
Al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica in atto, con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) ed il nuovo Decreto Legge da ultimo approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 aprile 2020, il Governo ha emanato disposizioni di immediata applicazione anche in ambito giudiziale. Di seguito cerchiamo di fornire il quadro delle principali previsioni riguardanti il processo civile.
1. Cosa accade alle controversie pendenti? Rinvio delle udienze e sospensione dei termini – Le procedure ADR (Alternative Dispute Resolution)
Nel periodo 9 marzo 2020 – 15 aprile 2020, recentemente prorogato sino all’11 maggio 2020, le udienze dei procedimenti civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva.
Durante tale periodo è sospeso anche il decorso dei termini per il deposito di qualsiasi atto giudiziario.
Rispetto alla formulazione del decreto-legge n. 11 del 2020, in vigore dal 9 fino al 17 marzo, il Decreto “Cura Italia” ha chiarito che la sospensione dei termini riguarda tutti i procedimenti e non solo quelli “pendenti” che fossero stati oggetto di un rinvio delle udienze.
La sospensione vale per tutti, anche per i giudici. Per l’emissione di una sentenza o di un decreto ingiuntivo si dovrà dunque aspettare la fine della sospensione.
In considerazione di quanto precede, diversi Tribunali stanno adottando dei protocolli concordati con i rispettivi Ordini Forensi.
In ottemperanza alle misure restrittive adottate dal Governo, alcuni tribunali (ad esempio, Torino) hanno addirittura previsto che i Cancellieri possano rifiutare il deposito telematico di atti non urgenti. Altri tribunali, invece, stanno differendo le udienze ad una data successiva al 30 giugno, altre ancora stanno disponendo rinvii a data destinarsi.
In assenza di specifiche indicazioni del legislatore, nei procedimenti pendenti innanzi al Tribunale del Lavoro devono intendersi sospesi anche i termini relativi ai casi in cui si applica il c.d. “rito Fornero” (rito veloce per le sole controversie aventi ad oggetto l’accertamento della legittimità dei licenziamenti).
Secondo i primi commentari la sospensione vale anche per le procedure concorsuali pendenti innanzi al Tribunale Fallimentare.
Il periodo di sospensione straordinaria 9 marzo – 11 maggio non equivale dunque alla sospensione feriale (1 – 31 agosto) in quanto durante la feriale diverse sono le cause che vengono celebrate (es. lavoro ed esecuzioni).
La sospensione si applica anche ai procedimenti di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010, ai procedimenti di negoziazione assistita di cui alla L. 162/2014 e a tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati da codici e leggi speciali. Ciò a patto che i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e che il relativo esperimento condizioni l’introduzione o la prosecuzione dell’azione giudiziaria.
Nel Decreto Cura Italia nulla si dice rispetto ai procedimenti arbitrali. La parti stanno tuttavia chiedendo ai Collegi Arbitrali di disporre rinvii e sospensioni.
Quanto agli arbitrati amministrati, si segnala che la Camera Arbitrale di Milano ha disposto la sospensione dei termini, dal 16 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020 e ha disposto altresì il rinvio delle udienze d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 (https://www.camera-arbitrale.it/it/news/arbitrato-sospensioni-dei-termini.php?id=930).
2. E per i nuovi giudizi?
Durate il periodo di sospensione non potranno essere introdotti nuovi giudizi di primo o secondo grado né procedimenti esecutivi. La sospensione vale in genere per tutti i termini procedurali.
Qualora durante il predetto periodo venga notificato un atto giudiziario, questo produrrà effetti solo dopo la fine della sospensione. Ad esempio, se un decreto ingiuntivo viene notificato il 13 aprile, il termine di 40 giorni per l’opposizione inizierà a decorrere il 12 maggio e non prima.
Ancora. Nel caso in cui il termine per la costituzione in giudizio scada durante la sospensione, il giudice dovrà rinviare l’udienza da cui decorre il termine, per consentirne il rispetto. Occorrerà dunque verificare il rinvio che verrà disposto dal Giudice.
Per quanto concerne le esecuzioni, benché non sia inibito notificare un precetto, non si potrà comunque dare corso al pignoramento.
La sospensione parrebbe valere anche per i cautelari, salvo le eccezioni di cui infra.
3. Eccezioni alla sospensione
La sospensione non si applica a tutti i procedimenti indistintamente. L’art. 83, comma 3, del Decreto Cura Italia prevede alcune eccezioni, che riguardano per lo più giudizi aventi ad oggetto la tutela fondamentale della persona.
Tra le eccezioni di cui all’art. 83 comma 3 vi sono i procedimenti finalizzati alla sospensione della provvisoria esecutività delle sentenze di primo e secondo grado.
In ogni caso, la sospensione non si applica a tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. La dichiarazione di urgenza è rilasciata dal giudice istruttore della causa (se già iniziata) oppure dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato (se la causa non è già iniziata).
Secondo i primi commentatori, il Tribunale Fallimentare potrà escludere l’applicazione della sospensione nel caso in cui sussistano ragioni d’urgenza.
4. Attenzione ai termini di prescrizione e decadenza
Il legislatore ha precisato che nel periodo 9 marzo – 30 giugno la decorrenza dei termini di decadenza e prescrizione è sospesa solo se i relativi diritti possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento di attività precluse (cfr. art. 83, comma 8 del Decretone). Ad esempio, come noto, nel caso di interruzione dell’usucapione, occorre la citazione, non basta una semplice diffida.
5. Scenari (non troppo) futuri
Terminata la sospensione, nel periodo immediatamente successivo, sino al 30 giugno 2020, i capi degli uffici giudiziari potranno, tra l’altro, disporre che:
- le udienze si svolgano mediante collegamenti da remoto;
- le udienze possano essere rinviate a data successiva al 30 giugno 2020;
- alcune udienze vengano sostituite dallo scambio di note scritte, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
In data 26 marzo 2020 il CSM ha adottato una delibera con cui ha fornito una serie di indicazioni ai magistrati per i rinvii e per le udienze da remoto e ha elaborato due protocolli: uno per le udienze da remoto, e un altro per la trattazione scritta, invitandoli a rinviare le udienze direttamente a data successiva al 30 giugno se non vi sono urgenze e comunque ad applicare la sospensione anche laddove vi sia un caso urgente, se sono le parti a richiederlo.
Con provvedimento del 10 marzo 2020 il Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia (c.d. DGSIA) ha individuato i programmi che potranno essere utilizzati per le udienze da remoto: Skype for Business e Teams.
L’AIGA ed alcuni Tribunali (es. Venezia) hanno già pubblicato dei tutorial che illustrano passo passo agli avvocati come presenziare ad un’udienza “telematica”.
Chi intende partecipare in videochiamata deve depositare apposita istanza almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per l’udienza. Il giorno dell’udienza l’avvocato riceverà una mail con cui viene invitato a partecipare come ospite con l’orario dell’udienza. Compiuta l’identificazione dei partecipanti, l’udienza si svolgerà come al solito.
Per il momento non vi sono disposizioni chiare sulle modalità di svolgimento delle udienze che prevedono la partecipazione delle parti: ad esempio, nel caso di conciliazione, di interrogatorio formale o di testimonianza.
6. Qualche spunto per la riforma del processo civile?
Forse da questa situazione di emergenza si possono trarre spunti in vista della tanto discussa riforma del processo civile.
Si è parlato molto in questi anni della necessità di snellire la procedura e contenere la durata dei processi per rendere più competitivo il sistema della giustizia (anche) civile.
Ecco, le misure emergenziali adottate in materia di udienze celebrate via web e trattazione scritta potrebbero rappresentare un primo esempio nella direzione dell’auspicata semplificazione da non dimenticare quando saremo tornati alla normalità.
*Lawyer (Litigation & Regulatory) DLA Piper