Cedimento guard rail, Ponti ottiene l’assoluzione per l’ex ad di Autovie Venete

L’avvocato Luca Ponti (nella foto) dello studio Ponti & Partners di Udine ha difeso con successo l’ingegnere Maurizio Castagna, già amministratore delegato di Autovie Venete (concessionaria autostradale del Nord-est), chiamato a rispondere di un incidente stradale occorso ad un tir che aveva sfondato il guard rail e da questo non era stato trattenuto nel precipitare dal cavalcavia di Porcia (PN) con conseguente ferimento del guidatore. L’ing. Castagna è stato infatti prosciolto da ogni addebito.

La vicenda giudiziaria

La Procura di Pordenone aveva ipotizzato l’esistenza di un difetto di realizzazione della struttura; inizialmente erano stati tratti a giudizio il progettista e i responsabili operativi della società di gestione autostradale, per il reato di cui all’art. 590 bis c.p. (lesioni stradali); recentemente il Tribunale di Pordenone aveva pronunciato nei loro confronti sentenza di non luogo a procedere, mancando la querela della persona offesa ed essendo stato il fatto ricondotto all’art. 590 c.p. (lesioni personali).

Nell’ulteriore procedimento originato dallo stesso fatto è stato invece sottoposto ad indagini il vertice di Autovie Venete, rappresentato dall’ad dell’epoca Castagna, assistito – così come il progettista e direttore dei lavori, come detto già prosciolto in separato procedimento – dall’avvocato Ponti.

In questo caso, dopo l’effettuazione di una indagine consulenziale, è emerso come il vertice della società fosse del tutto estraneo alla vicenda, essendo stata la struttura regolarmente collaudata ed essendo prescritte nel manuale dell’opera attività manutentive dopo il decorso del primo quinquennio, non ancora passato al momento della verificazione dell’incidente.

Il gip di Pordenone, in integrale accoglimento delle tesi dell’avvocato Ponti e all’esito dell’udienza conseguita alla opposizione della persona offesa, in cui ha discusso l’avvocato dello studio Ponti Luca De Pauli, ha evidenziato che “anche a prescindere dal tema della qualificazione dei fatti, e quindi della procedibilità, secondo l’opponente i profili di colpa a carico dell’indagato subirebbero dei deficit nella manutenzione della barriera, tuttavia, alla luce delle relazioni tecniche in atti, non sarebbe sostenibile in giudizio: a) quanto ai profili colposi, che a distanza di pochi mesi dall’installazione e dalla consegna del manufatto, l’indagato dovesse prevedere la necessità di manutenzione, in netto anticipo rispetto a quanto previsto dai documenti tecnici, e che facesse prevedere anche le possibili conseguenze in caso di omissione; b) quanto al nesso causale, che, qualora le manutenzioni straordinarie fossero state fatte, l’evento, dovuto anche ad altri fattori causali concorrenti, non si sarebbe verificato con il necessario ed elevato grado di probabilità logica”.

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