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Perché il Consiglio d’Europa ha deciso di proteggere gli avvocati

Una Convenzione internazionale stabilisce che gli Stati devono garantire l’indipendenza di chi esercita la professione forense. Non è una questione corporativa: riguarda il funzionamento della giustizia e la tenuta delle democrazie.

C’è una ragione per cui il Consiglio d’Europa ha deciso di dedicare un trattato internazionale alla protezione degli avvocati. In molti Paesi, esercitare questa professione può comportare rischi che vanno ben oltre quelli normalmente associati al lavoro legale. Ci sono avvocati che vengono minacciati, intimiditi, arrestati o sottoposti a procedimenti disciplinari per le persone che difendono. Altri subiscono interferenze delle autorità, limitazioni nell’accesso ai propri assistiti o pressioni che rendono difficile svolgere il loro lavoro in maniera indipendente.

Il problema non riguarda soltanto gli avvocati. Quando un professionista non può difendere liberamente il proprio cliente, infatti, è il diritto di quest’ultimo a essere compromesso. Ed è su questo principio che si fonda la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione della professione di avvocato, aperta alla firma il 13 maggio 2025 a Lussemburgo.

Si tratta del primo trattato internazionale giuridicamente vincolante dedicato specificamente alla protezione della professione forense. Il suo obiettivo è stabilire una serie di obblighi che gli Stati aderenti dovranno rispettare per garantire agli avvocati la possibilità di lavorare senza discriminazioni, minacce o interferenze indebite.

La distinzione rispetto agli strumenti precedenti è importante. Finora la tutela internazionale dell’avvocatura si è basata anche su principi e raccomandazioni, come quelli adottati dalle Nazioni Unite nel 1990. La nuova Convenzione introduce invece obblighi giuridici per gli Stati che la ratificheranno e un meccanismo internazionale incaricato di verificarne l’applicazione.

La questione fondamentale è l’indipendenza. Un avvocato deve poter scegliere chi difendere, accedere ai propri assistiti, consultare i documenti necessari, comunicare riservatamente con i clienti e intervenire nei procedimenti giudiziari senza subire pressioni improprie. Sono condizioni che possono apparire scontate nei sistemi democratici consolidati, ma che non lo sono ovunque.

Una delle disposizioni più significative stabilisce che gli avvocati non devono subire conseguenze negative per essere identificati con i propri clienti o con le cause che sostengono. È un principio semplice, ma dalle implicazioni profonde: difendere una persona accusata di terrorismo, un oppositore politico o qualcuno che suscita una forte ostilità nell’opinione pubblica non significa condividerne le idee o approvarne le azioni.

Se questa distinzione viene meno, il diritto alla difesa rischia di diventare una garanzia puramente formale.

La Convenzione interviene anche sul rapporto tra avvocati e autorità pubbliche. Stabilisce che gli Ordini professionali devono essere indipendenti, governarsi autonomamente ed eleggere i propri rappresentanti senza interferenze esterne. Prevede inoltre che siano consultati sulle modifiche legislative che incidono direttamente sulla professione.

Non significa sottrarre gli avvocati alle regole o ai controlli. Significa evitare che chi esercita il potere politico possa utilizzare l’organizzazione della professione per condizionare chi è chiamato, eventualmente, a contestarne le decisioni davanti a un giudice.

Un altro capitolo riguarda il segreto professionale, considerato una condizione indispensabile per il diritto di difesa. La Convenzione tutela la riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente, comprese quelle effettuate attraverso strumenti elettronici, e stabilisce garanzie specifiche in caso di perquisizioni, sequestri o acquisizioni di documenti e dati.

Sono disposizioni che assumono un significato particolare in una fase nella quale una parte crescente dell’attività legale si svolge attraverso piattaforme digitali. Il trattato non disciplina espressamente l’intelligenza artificiale, ma i suoi principi sulla riservatezza e sull’indipendenza costituiscono un riferimento anche per l’utilizzo delle nuove tecnologie nella professione.

La Convenzione protegge inoltre la libertà degli avvocati di partecipare al dibattito pubblico. Un professionista deve poter criticare una legge, discutere una decisione giudiziaria, denunciare problemi nell’amministrazione della giustizia o proporre riforme senza che queste attività diventino, di per sé, un motivo di ritorsione.

Ci sono poi le garanzie relative ai procedimenti disciplinari, che devono essere affidati a organismi indipendenti e imparziali, rispettare il diritto a un processo equo e prevedere sanzioni proporzionate. La sospensione o l’esclusione dall’esercizio professionale dovrebbero essere riservate alle violazioni più gravi.

Ma forse la novità più interessante riguarda ciò che accade quando uno Stato non rispetta questi principi.

La Convenzione istituisce infatti un organismo internazionale chiamato GRAVO, acronimo di Group of Experts on the Protection of the Profession of Lawyer. Sarà composto da esperti indipendenti e avrà il compito di monitorare l’applicazione del trattato nei Paesi che ne diventeranno Parti.

GRAVO potrà raccogliere informazioni dalle autorità nazionali, dagli Ordini professionali, dalle organizzazioni non governative e dalla società civile. Potrà elaborare rapporti pubblici, formulare osservazioni e, in determinate circostanze, effettuare visite nei Paesi interessati. È prevista anche una procedura urgente per le situazioni nelle quali emergano rischi di gravi violazioni.

Non sarà un tribunale e non potrà imporre direttamente sanzioni agli Stati. La sua funzione sarà soprattutto quella di rendere verificabile il rispetto degli impegni assunti e di sottoporre eventuali violazioni all’attenzione delle istituzioni internazionali.

Resta però un passaggio decisivo: la Convenzione deve essere ratificata. Per entrare in vigore occorre che almeno otto firmatari, tra cui sei Stati membri del Consiglio d’Europa, abbiano espresso il proprio consenso a esserne vincolati. La sola firma non è sufficiente.

È proprio su questo punto che, il 16 ottobre 2026, gli Ordini degli Avvocati di Roma e Parigi hanno richiamato l’attenzione dei rispettivi governi. In occasione del gemellaggio tra le due istituzioni, hanno sottoscritto l’Appello di Roma, chiedendo a Italia e Francia di completare il percorso di ratifica della Convenzione e invitando gli altri Stati a fare altrettanto.

Il senso dell’iniziativa è che la protezione degli avvocati non dovrebbe dipendere soltanto dalle tradizioni giuridiche dei singoli Paesi o dalla sensibilità dei loro governi. Dovrebbe essere garantita attraverso regole comuni, riconosciute a livello internazionale e sottoposte a controlli indipendenti.

La Convenzione non risolverà da sola i problemi degli avvocati minacciati, perseguitati o ostacolati nel loro lavoro. E la sua efficacia dipenderà inevitabilmente dalla volontà degli Stati di applicarla.

Introduce però un principio destinato ad avere conseguenze importanti: la libertà dell’avvocato non è un privilegio dell’avvocato, ma una garanzia per tutti gli altri. Perché il diritto di difesa esiste davvero soltanto quando chi lo esercita può farlo liberamente.

nicola.dimolfetta@lcpublishinggroup.it

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