Italia, EAU e doppia imposizione: PwC TLS vince in Cassazione per le Frecce Tricolori

PwC TLS, con il partner Carlo Romano (nella foto) e il senior manager Maurizio Foti, ha assistito con successo due ex piloti istruttori delle Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare italiana in due contenziosi scaturenti dalla impugnazione del silenzio rifiuto formatosi a seguito della presentazione di istanze di rimborso IRPEF fondate sulla richiesta di applicazione di quanto previsto dall’art. 19, comma 1 , lett. a), della Convenzione conclusa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, che – nel disciplinare la tassazione delle funzioni pubbliche – attribuisce espressamente una potestà impositiva esclusiva allo Stato della fonte (nel caso di specie rappresentato dagli Emirati Arabi Uniti).  

La vicenda

Nei fatti accadeva che, in virtù di un accordo tecnico internazionale concluso tra il Governo italiano e quello emiratino, alcuni piloti istruttori delle Frecce Tricolori venivano inviati per più anni negli Emirati Arabi Uniti (EAU) per prestare, nell’interesse del medesimo Stato emiratino, l’attività di addestramento della Pattuglia Acrobatica Aereonautica degli EAU. Per tale attività gli EAU, sempre in virtù di quanto previsto dall’accordo tecnico internazionale, pagavano mensilmente i piloti istruttori italiani con degli emolumenti forfettari volti a coprire tutte le spese logistiche.

Pertanto, dopo avere dichiarato e versato in Italia le imposte sugli emolumenti di fonte emiratina ai sensi dell’art. 51, co. 8, del D.P.R. n. 917/86, ciascun pilota presentava un’istanza volta ad ottenere il rimborso di quanto versato all’Erario italiano chiedendo il riconoscimento della potestà impositiva esclusiva degli EAU, quale Stato della fonte, in virtù delle previsioni di cui alla menzionata norma pattizia internazionale.

La sentenza

La Corte di Cassazione con le ordinanze n. 18237 e 18238 del 24 giugno 2021 – rigettando il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate (che era risultata soccombente anche nei gradi di merito) – ha riconosciuto la fondatezza del diritto al rimborso dei contribuenti.

In particolare la Corte di Cassazione ha riconosciuto: (i) come la norma pattizia internazionale in questione attribuisse la potestà impositiva in via esclusiva allo Stato della fonte del reddito (gli EAU) in virtù del tenore letterale della stessa norma che utilizza l’espressione “…sono imponibili soltanto nello Stato…” e che pertanto detta norma dovesse essere interpretata secondo il criterio testuale/letterale alla luce di quanto previsto dall’art. 31, par. 1, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969; (ii) che la Convenzione Italia-EAU (i.e. fonte di diritto internazionale pattizio sovraordinato rispetto alle leggi interne) prevalesse su qualunque norma ordinaria interna in virtù di quanto previsto dall’art. 117 della Costituzione; (iii)  di come fosse irrilevante l’inesistenza di una imposta delle persone fisiche negli Emirati Arabi Uniti atteso che “nella fattispecie di cui all’art. 19, paragrafo 1, lett. a), della Convenzione, l’interpretazione letterale deve prendere atto che, al ricorrere delle condizioni previste dalla stessa disposizione, l’esclusione, dalla base imponibile delle imposte italiane,  dei  redditi  derivanti  da  servizi  resi  in favore  degli  Emirati  Arabi  da  parte  di  un  soggetto  residente  in  Italia, è espressa in termini incondizionati e non correlata all’ipotetico ulteriore presupposto della doppia imposizione giuridica, nella specie della contemporanea imposizione sugli stessi redditi da parte degli Emirati Arabi”

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