FerrianiPartners vince al Tribunale di Aosta

Il Tribunale di Aosta, Sezione Procedure Concorsuali, ha dichiarato inammissibile la domanda di emissione di misure cautelari avanzata da una società operante nel settore delle costruzioni edili nell’ambito di una composizione negoziata della crisi d’impresa. FerrianiPartners – Commercialisti · Avvocati ha assistito un creditore nel procedimento, con l’avvocato Federico Benvenuto a difesa delle ragioni del proprio assistito.

La società ricorrente aveva richiesto misure cautelari con contenuto analogo a quello delle misure protettive del patrimonio previste dall’art. 18 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Il Tribunale, accogliendo le censure sollevate dalla difesa, ha ritenuto la domanda inammissibile in quanto diretta a ottenere una tutela cautelare che, per contenuto, funzione ed effetti pratici, si sarebbe risolta nella reiterazione di misure protettive già definitivamente esaurite e non più concedibili secondo la disciplina del CCII.

Il principio applicato

La decisione conferma il principio secondo cui l’autonomia delle misure cautelari previste dall’art. 19 CCII rispetto alle misure protettive consente l’accesso a una tutela nuova, non alla riproduzione prorogata di una protezione già consumata. In caso contrario, come rilevato nel provvedimento, tale impostazione si tradurrebbe in un utilizzo improprio dello strumento cautelare.

Axel Indigo

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