Dentons vince ricorso contro Agenzia delle Entrate
Le commissioni di istruttoria percepite dalle banche non sono tassabili ai fini dell’Irap: lo hanno stabilito i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Genova.
Dentons ha assistito una banca italiana nella controversia che l’ha vista opporsi all’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima le aveva contestato l’omessa tassazione ai fini Irap delle Commissioni di Istruttoria Veloce (cd. CIV), ritenendo che tali proventi dovessero concorrere a formare la base imponibile di tale tributo, in ragione del principio di correlazione, in quanto collegati a costi amministrativi generali deducibili per il 90%.
Per lo studio ha agito un team guidato dal partner Giulio Andreani (nella foto).
A seguito del ricorso dell’istituto bancario, la Commissione Tributaria Provinciale di Genova, ha respinto tale pretesa, annullando l’atto impositivo emesso nei confronti della Banca.
In particolare, secondo il Collegio giudicante, così come stabilito da Banca d’Italia e dal Cicr, le commissioni devono essere rilevate nella voce 190 del conto economico, consistendo in recuperi spese.
Si tratta quindi di componenti che, non avendo la natura di margini d’intermediazione, non sono rilevanti ai fini Irap ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997, secondo cui, infatti, rilevano ai fini del suddetto tributo quale componente positivo, il margine di intermediazione (ridotto del 50% dei dividendi) e quali componenti negativi, gli ammortamenti (dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale) e le spese amministrative, in misura pari al 90% dei rispettivi importi iscritti nella relativa voce del conto economico.
A fronte del tenore di questa disposizione, che individua puntualmente le voci che concorrono a determinare la base imponibile del tributo, la pretesa del fisco risulta illegittima, determinando l’inammissibile effetto di ampliare la base imponibile Irap mediante il recupero a tassazione di componenti positivi, che invece la norma citata non annovera tra quelle che formano i componenti positivi e sono conseguentemente non imponibili, non rilevando il loro eventuale collegamento con spese ammesse in deduzione.