Bonetti&Delia per la stabilizzazione dei ricercatori del CNR
Il Tar Lazio ha accolto la tesi dell’avvocato Santi Delia, name founder di Bonetti & Delia, secondo cui il servizio di ricerca svolto dai ricercatori negli istituti privati è utile al computo degli anni di stabilizzazione. Secondo i giudici capitolini, nell’ambito della ricerca, il servizio all’estero “è strumento fondamentale di rafforzamento delle conoscenze scientifiche e di sviluppo professionale in tutte le fasi della carriera di un ricercatore”.
Sotto la lente di ingrandimento del Tar vi sono le vicende di decine di ricercatori esclusi dalle procedure di stabilizzazione (di cui ai commi 1 e 2 del Decreto Madia) bandite dal CNR, che ha escluso il servizio speso dagli stessi presso enti di ricerca privati nonostante, spese volte, tali servizi venivano svolti in partnership con lo stesso CNR. Il Tar, con la sentenza di merito del settembre 2021, nonostante taluni precedenti di segno opposto del Consiglio di Stato, ha chiarito definitivamente che “l’attività di ricerca ha “connotazione essenzialmente oggettiva e trasversale, così da essere insensibile alla natura giuridica del soggetto a favore del quale essa viene svolta; la stessa è poi caratterizzata, oltre che per l’essenziale funzione di accrescere il patrimonio delle conoscenze raggiunte in un determinato ambito disciplinare, anche per l’utilizzo di un metodo condiviso dalla comunità dei ricercatori, con conseguente assoluta ininfluenza di peculiari caratteristiche dei soggetti che promuovono e organizzano detta attività”.
Come sostenuto in ricorso da Bonetti e Delia, difatti, la locuzione – riportata nella lex specialis della procedura – “altri enti ed istituzioni di ricerca”, mira a considerare tutte le attività di ricerca in modo uniforme, e, dunque focalizzarsi sulla natura stessa dell’attività, e non su quella del soggetto presso il quale esse sono state svolte, “ma all’unica condizione che le attività in questione siano effettivamente qualificabili come “ricerca”.
Il CNR, dunque, ha fatto errata interpretazione di quanto disposto dalla “Carta europea dei ricercatori”, nella misura in cui, non considerando tali servizi, non riconosce valore alla “mobilità tra il settore pubblico e privato, come strumento fondamentale di rafforzamento delle conoscenze scientifiche e di sviluppo professionale in tutte le fasi della carriera di un ricercatore”.