Bonetti & Delia nell’annullamento del numero chiuso a Psicologia

Il Tar Lazio, con la sentenza n. 3187/19, accogliendo il ricorso dell’UDU (Unione degli universitari) ha annullato la scelta dell’università de L’Aquila di imporre l’accesso a numero chiuso per il corso di laurea magistrale in Psicologia.

Bonetti & Delia, con i  founder, Michele Bonetti (nella foto) e Santi Delia, sono riusciti a far affermare ai giudici di via Flaminia che “non è possibile prefigurare un potere degli atenei di istituire corsi di laurea a numero programmato al di fuori delle ipotesi poste dall’art. 2 della legge n. 2641999 (…)” giacchè, con la sentenza n. 383 del 1998, la Corte Costituzionale ha espressamente affermato che “l’accesso ai corsi universitari è materia di legge”.

Secondo il Tar Lazio “non potrebbe legittimare i provvedimenti gravati neppure l’eventuale necessità didattica di limitare il numero dei discenti che possono accedere alle lezioni in questione al dichiarato fine di garantire adeguati standard formativi, atteso che, in questa fattispecie, il diritto allo studio viene in considerazione sotto due aspetti, potenzialmente confliggenti tra di loro: da un lato, rispetto alla posizione degli aspiranti che, a causa del numero di accessi programmato, non possono liberamente immatricolarsi al predetto corso di laurea; e, d’altro lato, rispetto a coloro che, già immatricolati, avrebbero diritto a ottenere una formazione del livello più elevato che l’ateneo possa loro assicurare con riferimento a standard predeterminati. E, sussistendo la necessità di operare un bilanciamento dei due contrapposti interessi di cui si è detto, le misure attuate sul piano applicativo mediante i provvedimenti impugnati risultano penalizzare soltanto uno dei due detti poli di interesse, ovvero quello di coloro che aspirerebbero a fare ingresso nel corso di laurea in questione al fine di assicurarsi il futuro professionale cui – al pari di coloro che già vi sono immatricolati – ambiscono”.

“Questa unilateralità della scelta – conclude il Tar -, non può dirsi conforme alla disposizione dell’art. 34 comma III della Costituzione, per cui il raggiungimento dei gradi più alti degli studi è riservato ai capaci e meritevoli con le modalità conformate (in questo caso) dall’art. 2 della legge n. 264 del 1999”.

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