Bird & Bird vince in Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale riconosce espressamente l’applicabilità del principio del favor rei in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (artt. 187-bis e 187-ter del Testo Unico della Finanza).

Il Giudice delle Leggi si è pronunciato nella materia degli abusi di mercato, per sancire l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72/2015 (di attuazione della Direttiva 2013/36/UE), nella parte in cui escludeva l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate alle sanzioni amministrative relative agli illeciti di market abuse.

La normativa in esame è stata oggetto, negli anni, di plurimi interventi legislativi. L’art. 39, comma 1, della L. n. 262/2005 aveva previsto la quintuplicazione delle sanzioni (passate da 20.000 euro a 100.000 euro nel minimo e da 3 milioni a 15 milioni di euro nel massimo). Dieci anni più tardi, il d.lgs. n. 72/2015 aveva eliminato tale quintuplicazione, ripristinando il previgente regime sanzionatorio. Più di recente, sulla materia è nuovamente intervenuto il d.lgs. n. 107/2018.

La Consulta, esaminata la questione sollevata dalla Corte d’Appello di Milano, ha stabilito – all’esito del giudizio incidentale di costituzionalità, in cui parte ricorrente è stata assistita dallo studio legale Bird & Bird, con i managing partner Raimondo Maggiore (nella foto), Giovanni Galimberti e Andrea Giussani e il counsel Andrea Giussani – che il principio della retroattività della lex mitior deve trovare applicazione alle sanzioni amministrative che abbiano natura “punitiva”, quali sono le sanzioni in tema di abusi di mercato. Il nuovo regime di maggior favore va, pertanto, applicato anche a fatti occorsi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015.

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