Bana ottiene per Lufra Chemical l’assoluzione avanti al Tribunale di Milano
IL Gup del Tribunale penale di Milano ha emesso nel corso del rito abbreviato una importante sentenza assolutoria in merito all’ipotesi di art 2 D.Lgs74/200 sulla base di una supposizione di un consapevole disegno fraudolento posto in essere dai rappresentanti di società ritenute missing trader e finalizzate all’evasione IVA.
La difesa con gli avvocati Antonio Bana (nella foto) e Martina Scalia dello Studio Legale Bana e lo studio degli avvocati Dal Borgo per la parte sostenuta avanti alla Commissione tributaria, hanno evidenziato un ribaltamento totale della prospettazione accusatoria come emerso nella motivazione della sentenza nel punto in cui afferma che “spetta all’amministrazione finanziaria provare che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapesse o potesse saper, con l’uso dell’ordinaria diligenza che il soggetto formalmente cedente abbia, con l’emissione della relativa fattura, evaso l’imposta o compiuto una frode”.
Questo principio vale ancora di più nell’ambito del processo penale, “ove l’onere probatorio incombe sull’accusa, senza possibilità di far ricorso a presunzioni tributarie, quali quelle operate dalla Guardia di Finanza nel procedere al recupero dei costi ritenuti indeducibili perché afferenti a fatture soggettivamente inesistenti”.
In questo modo il Tribunale di Milano ha accolto le argomentazioni difensive in cui è emerso come i prezzi di mercato della merce acquistata dalla società (materie plastiche) fossero soggette a oscillazioni di mercato e quindi, si contesta la ricostruzione della Guardia di Finanza in base alla quale l’intera operazione avrebbe avuto lo scopo di far acquistare alla società dell’imputato merce sottocosto.