Airbag, il Tribunale di Torino dice sì alla class action. Prima udienza il 21 novembre. Gli avvocati

La Sezione Specializzata in Diritto dell’Impresa del Tribunale Ordinario di Torino ha dichiarato l’ammissibilità di sei azioni collettive riunite – un unicum nel panorama giuridico nazionale – promosse da singoli consumatori e dalle associazioni Altroconsumo, Movimento Consumatori, Adusbef-Codacons-Assoc. Utenti, Adiconsum e Udicon, nei confronti di Stellantis, Groupe PSA Italia e Automobiles Citroën.

L’associazione Altroconsumo è assistita da un team legale composto dagli avvocati Alfonso Bonafede, Fabio De Dominicis e Paolo Maresca dello studio legale Bonafede, assieme agli avvocati Alberto Gava e Lorenzo Pacella dello studio Prestige – Legal & Advisory, nonché dall’avvocata Barbara Puschiasis.

L’Associazione Movimento Consumatori è rappresentata dagli avvocati Paolo Mario Silvio Fiorio, Corrado Pinna e Giulia Tosatto. Il Codacons , ovvero il Coordinamento delle Associazioni per la Tutela dell’Ambiente e per la Difesa dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori, si avvale della difesa degli avvocati Tiziana Sorriento, Giuseppe Sbriglio, Antonio Tanza, Carlo Rienzi, Gino Giuliano e Marco Ramadori i quali sono al fianco anche di Adusbef e dell’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi. L’U.Di.Con. haconferito mandato all’avvocato Giuseppe Sorrentino. Infine, l’Adiconsum è assistita dagli avvocati Nicola Cera, Carlo Battistella e Sandra Antico.

Stellantis, Groupe PSA Italia e Automobiles Citroën, sono assistite da un pool legale di Hogan Lovells guidato dal socio Christian Di Mauro e composto da Paolo Lani ed Elisa Rossi.

Le azioni – articolate tra l’azione di classe ex artt. 840-bis e ss. c.p.c. e l’azione rappresentativa ai sensi degli artt. 140-ter e ss. del Codice del Consumo – riguardano la controversa gestione della campagna di richiamo dei dispositivi airbag prodotti da Takata, installati su circa 175.000 veicoli Citroën C3 e DS3 immatricolati fra il 2009 e il 2019. Si tratta del primo caso in Italia in cui coesistono e vengono coordinate, nell’ambito del medesimo procedimento, entrambe le forme di azione collettiva previste dall’ordinamento.

Il Tribunale ha stabilito la piena ammissibilità delle azioni promosse. In particolare, è stato affermato che la trattazione congiunta delle azioni non impone la scissione tra le domande inibitorie e quelle risarcitorie collettive, né preclude la loro coesistenza. Sotto il profilo della fondatezza delle domande, il Collegio ha ravvisato la non manifesta infondatezza.

La prima udienza del processo è stata fissata per il 21 novembre.

Il procedimento si configura come una tappa fondamentale nel consolidamento dell’azione collettiva come strumento effettivo di tutela dei diritti diffusi e collettivi, sancendo l’importanza del principio di responsabilità nel settore automotive e, più in generale, della centralità del consumatore nella filiera produttiva.

nicola.dimolfetta@lcpublishinggroup.it

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