Antitrust: Falce sulle sfide del diritto d’autore nella Digital Single Market Strategy

Una panoramica delle criticità insite nella ricerca di un equilibrio tra necessità di tutela giuridica dei dati e possibili derive anticoncorrenziali e di abuso del diritto viene offerta da Valeria Falce, professoressa di diritto della proprietà intellettuale e diritto della concorrenza all’Università Europea di Roma, durante la XIII edizione del Convegno Antitrust tra diritto nazionale e diritto dell’Unione Europea, organizzato da Rucellai & Raffaelli a Treviso, presso la Casa dei Carraresi.

Una volta descritte le principali tecniche di tutela esistenti a livello europeo per quanto concerne le attività di costituzione di banche dati (raccolta e organizzazione dei dati) – che trovano espressione nella direttiva 96/9/CE – Falce ha delineato un quadro delle carenze di un tale assetto, con particolare attenzione al diritto sui generis. Tale diritto, che tende a fornire uno strumento di tutela rivolto all’investimento economico e al lavoro necessario alla raccolta e organizzazione dei dati contenuti in un database, al di là della protezione offerta in virtù del diritto d’autore, può infatti favorire la creazione di una posizione di dominanza sul mercato, se non di vero e proprio monopolio, in capo ai soggetti costitutori di banche dati. Se ciò non bastasse, evidenzia Falce, al di là delle potenziali derive antitrust, le regole UE che elevano la raccolta di dati, bit e contenuti digitali a beni meritevoli di tutela in sé, rischiano di comportare una rilevante compressione dell’area del pubblico dominio, cui certamente appartengono i dati e le informazioni in quanto tali, il cui accesso non può essere limitato ingiustificatamente a indebito vantaggio dei giganti dell’informazione.

Il diritto sui generis necessiterebbe quindi, in quest’ottica, di un profondo ripensamento critico, pur se si considera che la normativa antitrust rappresenta un valido contributo al fine di evitare un’ingiustificata limitazione dell’accesso ai dati e che, laddove non fosse possibile individuare una posizione di dominanza sul mercato, la figura dell’abuso del diritto può evitare che la protezione giuridica dei database venga sfruttata dalle imprese per ottenere ingiustificati vantaggi incompatibili con la ratio di tutela. Ciò nel tentativo di rendere effettiva la ricerca di un bilanciamento tra l’interesse alla salvaguardia dei costitutori di banche dati e quello alla libera concorrenza nelle attività che necessitano dell’accesso ai dati, perseguito dalla direttiva 96/9/CE.

A tal fine, sottolinea Falce, si renderebbe necessaria una più ampia adesione all’orientamento giurisprudenziale – sia europeo che nazionale – secondo il quale l’esercizio di un diritto non possa spingersi fino a giustificare un inaccettabile squilibrio tra i vantaggi ottenuti dal soggetto titolare del diritto e la sua controparte, in particolar modo se ciò avviene con modalità facilmente censurabili dal punto di vista giuridico.

 

rosailaria iaquinta

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