La corte d’appello di Lecce ha riformato la decisone del tribunale di prime cure che aveva assolto il legale rappresentante di una società distributrice non autorizzata di vari prodotti per la scuola tra cui le famose biro Bic oggetto di privativa anche come marchio di forma .
In estreme sintesi oltre non aver riconosciuto l’errore di prescrizione del reato che all’epoca dei fatti aveva erroneamente evidenziato il tribunale di Taranto assolvendo l’imputato dai reati di contraffazione, ha inoltre riconosciuto la responsabilità penale dell’imputato con risarcimento dei danni a favore della parte civile Società BIC ITALIA S.p.a.
E’ stato così ribadito e riconosciuto il marchio di forma registrato da Bic oggetto di privativa, con una funzione distintiva che rimane predominante, in modo che il consumatore possa riconoscere sempre il prodotto come appartenete ad una determinata azienda .
La sentenza ha anche il pregio di seguire quanto prospettato dalla difesa Bic nel riconoscere la tutela giuridica di quelle forme di prodotto che, per loro originalità, notorietà, e caratteristiche, si impongono immediatamente agli occhi del consumatore come un segno distintivo .
Il marchio tridimensionale registrato dalla Bic ha senza dubbio tutte le caratteristiche richiesta tanto che la forma di tale penna a sfera è immediatamente associata dal pubblico alla ditta storica produttrice .
La vicenda è stata seguita dallo Studio legale Bana nella persona dell’avvocato Antonio Bana unitamente alla dottoressa Sara Tarantini e dall’avvocato Edvige Mattesi di Taranto.