INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO FORENSE

Equo compenso: le parole e i fatti

di nicola di molfetta

Se c’era una legge destinata a restare lettera morta fin dal suo concepimento era quella sull’equo compenso per i professionisti. Un provvedimento anacronistico e soprattutto intrinsecamente incapace di cambiare la tendenza di mercato che vede la domanda battere, in termini di potere negoziale, l’offerta (Noi ne avevamo parlato qui e anche qui).

L’ultima dimostrazione di quanto detto è arrivata lo scorso 27 febbraio quando sul sito del ministero delle Finanze è comparso un bando di gara per il “conferimento di incarichi di consulenza a titolo gratuitosul diritto – nazionale ed europeo – societario, bancario, dei mercati e intermediari finanziari”.

Insomma, il dicastero cerca avvocati “aggratis”. E non praticanti. O neolaureati in giurisprudenza a cui permettere di farsi le ossa lavorando per un’importante istituzione pubblica, ma professionisti con una “consolidata e qualificata esperienza accademica e/o professionale documentabile (di almeno 5 anni), anche in ambito europeo o internazionale, negli ambiti tematici del diritto societario, bancario, pubblico dell’economia o dei mercati finanziari o dei principi contabili e bilanci societari”. Ovviamente, serve anche conoscere bene l’inglese.

Chi volesse toccare con mano, ovvero leggere il bando andando direttamente alla fonte, può cliccare qui. La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è stata fissata in dieci giorni lavorativi.

Ovviamente si è trattato di un episodio stigmatizzabile. Anche da parte di chi, come noi, da sempre si pronuncia in maniera critica rispetto ai minimi tariffari e ai parametri.

Perché? Presto detto. Il lavoro a titolo gratuito non è ammissibile. Fatto salvo per attività pro bono, ogni prestazione professionale va retribuita e in maniera dignitosa.

In più, se si tratta di attività rilevanti, i cui effetti possono orientare scelte strategiche e comportare conseguenze nell’interesse pubblico, allora l’attività di un avvocato o di un professore dovrebbe essere senz’altro remunerata a prezzi di mercato. Anche perché l’alternativa è che questa attività venga poi svolta senza la dovuta accuratezza o da collaboratori (alle prime armi) di professionisti qualificati.

Sul punto, il dicastero è tornato l’8 marzo pubblicando un comunicato in cui ha cercato di chiarire la propria posizione spiegando che «la parola “consulenza gratuita” – pure se richiamata nel bando – non è da intendersi come rapporto di lavoro o fornitura di un servizio professionale che come tale sarebbe regolato dalle procedure del Codice degli Appalti». Inoltre, viene sottolineato che «forme di collaborazione gratuita di questo genere sono diffuse in molte Pubbliche Amministrazioni. La novità sta quindi solamente nella pubblicità introdotta nella procedura, per esigenze di trasparenza e comparazione, come suggerito dalla Corte dei conti e ribadito dalla giurisprudenza amministrativa».

 

 

Preso atto di ciò, a nostro parere, resta un problema per l’avvocatura, alle prese con la caduta libera dei redditi professionali e con la necessità di vedere riconosciuto il valore della propria attività, perché iniziative di questo genere rischiano di diventare un benchmark. Se il lavoro (anche un “semplice” confronto si basa sull’esercizio di competenze e richiede studio e preparazione) di un professionista con 5 anni di esperienza comprovata vale “zero” per lo Stato, allora quanto potrà valere per i privati? Chi potrà obbligarli a rispettare il principio dell’equo compenso se questo, come ribadito dal Mef non si applica ai rapporti professionali con il pubblico bensì ai soli «rapporti professionali di lavoro nell’ambito del settore privato»? Ovvero chi potrà dissuaderli dallo spingere i propri consulenti a uno stillicidio di rilanci al ribasso in gare all’ultimo sconto?

Stupisce che, in questo contesto, la politica forense non abbia fatto sentire la sua voce se non attraverso qualche associazione (tra i pochi ad alzare la voce si segnala l’Aiga e non è un caso visto che i giovani sono i più vulnerabili in questo scenario). Il punto è che l’attualità è dominata da un altro tema: il divieto di eleggibilità a consigliere dell’ordine per chi abbia già svolto un doppio mandato consecutivo. La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, a fine dicembre, non è stata sufficiente a chiudere una volta per tutte la questione.

Il 28 febbraio il Cnf ha deciso di rivolgersi alla Consulta. Così resta ancora tutto aperto. Ci sono 68 Ordini che devono ancora votare il rinnovo dei loro consigli (noi lo scorso 4 marzo abbiamo ospitato una tribuna politica tra i candidati a Milano GUARDA IL VIDEO). E l’esito di queste consultazioni potrebbe essere inficiato da una raffica di ricorsi e appelli senza fine.

Nel frattempo, però, il settore precipita nella crisi aspettando una guida che si dimostri capace di sostenerne il rinnovamento e il suo adeguamento alle nuove dinamiche di mercato. Adesso più che mai servirebbero meno parole e più fatti.

nicola.dimolfetta@lcpublishinggroup.it

Scrivi un Commento

SHARE