Liti Ip, accordo tra Camera arbitrale di Milano e Wipo

In attesa che i Paesi europei decidano sulla città che ospiterà il Tribunale Unificato dei Brevetti – dopo che Londra è uscita dai giochi per la Brexit – Milano, candidata dal Governo italiano a sede ospitante, diventa teatro di alleanze tra Istituzioni per la tutela della proprietà intellettuale.

Del resto, Milano è la città più innovativa d’Italia. Nel nostro Paese oltre 1 brevetto su 3 viene depositato nel capoluogo lombardo. Infatti, su un totale nazionale di 56.420 domande di brevetto depositate nel 2019, Milano con 19.945 domande e un peso pari al 35,3% rispetto al dato nazionale si attesta la prima provincia italiana per numero di brevetti depositati. Seguono Roma con 14.371 domande (è il 25,4% del totale nazionale) e Torino con 10.283 domande (18,2%). Tra le regioni il primato spetta alla Lombardia, che per numero di domande di brevetto depositate rappresenta il 37,8% del totale nazionale, con 21.477 domande. (Fonte: UIBM-Mise 2019).

Per aiutare le imprese e i professionisti nelle controversie in materia di proprietà intellettuale e tecnologia, la Camera Arbitrale di Milano e il Centro di Arbitrato e Mediazione WIPO (World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center), agenzia dell’ONU, hanno siglato un Accordo di collaborazione che promuove lo strumento della mediazione.

La mediazione è la via più vantaggiosa per le parti per arrivare in tempi rapidi all’accordo (anche in 24 ore). In Camera Arbitrale di Milano e in WIPO le parti giungono all’accordo nel 70% dei casi.

Perché ricorrere alla mediazione nelle liti in materia di proprietà intellettuale?

A differenza della causa in Tribunale, la mediazione consente alle parti di mantenere il controllo sul procedimento, sull’esito, sui tempi e sui costi, che sono individuabili in anticipo. La mediazione permette alle parti di scegliere un mediatore, con specifiche competenze nella gestione del conflitto in materia di proprietà intellettuale e tecnologia. La mediazione garantisce il mantenimento della relazione commerciale (spesso si tratta di contratti di durata come la distribuzione, l’agenzia) che verrebbe compromessa da un giudizio, da dove escono vincitori e perdenti (non sempre nei fatti). Si aggiunga poi l’assoluta riservatezza (in alcuni casi, ad esempio quando si dibatte della autenticità di un’opera, rendere pubblica la questione può significare andare incontro a un probabile deprezzamento). Vi è infine la possibilità di discutere di questioni in un’unica sede, mentre, se la questione è portata davanti a un giudice, si potrebbe dover litigare in molteplici giurisdizioni.

Perchè si litiga in materia di marchi e brevetti? Alcune tra le aree maggiormente interessate dalle controversie in materia di proprietà intellettuale e tecnologia sono le licenze di marchi e brevetti, il diritto d’autore e la gestione collettiva del diritto d’autore, contratti di franchising e distribuzione, contratti relativi a software e IT, contratti di produzione e distribuzione di format TV.

 “Gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, nell’ambito della tutela della proprietà intellettuale, – ha dichiarato Stefano Azzali, Direttore Generale della Camera Arbitrale di Milano – sono ad oggi ancora poco conosciuti e quindi poco diffusi, ma quando vengono utilizzati dagli avvocati e dalle parti i risultati sono positivi. Per questo insieme a WIPO abbiamo deciso di sottoscrivere un impegno per incentivare l’uso della mediazione, come soluzione più congeniale in controversie dall’alto profilo del know-how e delle competenze specifiche”.

L’Accordo in 4 punti.

Le due istituzioni, la Camera Arbitrale di Milano e il Centro di Arbitrato e Mediazione WIPO:

1) amministrano insieme le procedure di mediazione (sulla base del regolamento WIPO) per le controversie sui temi di proprietà intellettuale e tecnologia, dove una delle parti della lite è straniera;

2) hanno redatto una clausola standard che imprese e professionisti possono usare nei contratti;

3) hanno stilato una lista di mediatori con esperienza specifica;

4) si impegnano a diffondere la mediazione in ambiti ancora tradizionalmente legati al tribunale.

Come funziona la mediazione secondo questo accordo?

Alla mediazione WIPO-Camera Arbitrale di Milano si applica il regolamento di mediazione WIPOhttps://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/che contiene una serie di disposizioni appropriate alle esigenze delle controversie in materia di proprietà intellettuale e tecnologia, ad esempio in tema di riservatezza dei procedimenti.  Inoltre, Il Centro di Arbitrato e Mediazione di WIPO e la Camera Arbitrale di Milano hanno individuato una serie di mediatori specializzati nella risoluzione di controversie che possono essere selezionati dalle parti.

Il Centro di Arbitrato e Mediazione di WIPO e Camera Arbitrale di Milano propongono un modello di clausola (https://www.wipo.int/amc/en/center/specific sectors/adrcollaborations/italy/clauses/index.htmldi mediazione a cui le parti possono fare riferimento nei loro contratti, e un modello di accordo specifico che può essere utilizzato nel caso di controversie già insorte, comprese le controversie in sede giudiziale.

In alternativa c’è la mediazione secondo il decreto legislativo 28/2010 cosa prevede e quali vantaggi? 

Se avere un titolo immediatamente spendibile in Italia può strategicamente convenire alle parti (o a una delle parti, che riesce ad imporre la clausola contrattuale), allora la mediazione potrà essere condotta con i crismi del Decreto Legislativo 28/2010 (e modifiche successive), qualora ne ricorrano i presupposti (competenza del tribunale italiano o clausola contrattuale). Se la procedura si svolge sotto il cappello della normativa italiana in materia di mediazione, le parti potranno ottenere un accordo immediatamente esecutivo a costi più che contenuti.

nicola.dimolfetta@lcpublishinggroup.it

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