Vittoria al TAR Sicilia per P.mms Legal in materia di annullamento in autotutela
P.mms Legal, con il co-founder Massimiliano Mangano, e l’associate Lucia Interlandi, a difesa di un operatore economico, vincono al TAR Sicilia ottenendo, con la sentenza 2498/2025, l’annullamento del provvedimento dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che aveva disposto l’annullamento in autotutela della “presa d’atto” dell’adesione della società all’autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera, formalizzata in precedenza.
La controversia giudiziaria aveva avuto origine dall’attività di stoccaggio e movimentazione di materiale lapideo svolta dalla società ricorrente presso la banchina Ronciglio del Porto di Trapani a partire dal 2018. Per tale attività, la società aveva ottenuto un’autorizzazione all’occupazione anticipata di un’area demaniale e, in seguito a una conferenza di servizi, l’Autorità di Sistema Portuale (ADSP) aveva escluso la necessità di una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ritenendo sufficiente una Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), poi rilasciata dal Comune di Trapani.
Successivamente, a seguito di segnalazioni e di un’indagine penale, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) aveva effettuato accertamenti tecnici, evidenziando che le opere realizzate avrebbero dovuto essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA.
Sulla base di tali accertamenti, l’Assessorato Territorio e Ambiente, con provvedimento del 6 febbraio 2025, ha disposto l’annullamento in autotutela della “presa d’atto” dell’adesione della società all’autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera, avviandosi in parallelo anche un procedimento per la decadenza dall’autorizzazione all’occupazione dell’area.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di autotutela dell’Assessorato Territorio e Ambiente, accertando che l’annullamento in autotutela della “presa d’atto” dell’autorizzazione non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento alla società ricorrente, come previsto dall’art. 7 della Legge n. 241/1990. Questa garanzia era tanto più doverosa in quanto la stessa Amministrazione aveva in precedenza escluso l’assoggettabilità del progetto a VIA, ingenerando un legittimo affidamento nel privato.
Il Tribunale ha ritenuto fondata anche la censura relativa alla violazione del termine “ragionevole” per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, fissato in 12 mesi dall’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, respingendo la tesi della difesa dell’Amministrazione, secondo cui l’art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) costituirebbe una norma speciale derogatoria rispetto al termine generale. Il Tribunale ha chiarito che tale articolo si limita a richiamare l’istituto dell’annullamento d’ufficio, il quale rimane disciplinato dal paradigma generale dell’art. 21 nonies, compreso il limite temporale.



