Uncat sulla delega fiscale

di Patrizio Tumietto*

UNCAT concorda con le finalità del disegno di legge e in particolare con quelle indicate di seguito, ovvero: dare maggiore certezza al sistema tributario migliorare i rapporti con i contribuenti proseguire nel contrasto all’evasione fiscale. In dettaglio e seguendo lo schema del documento, UNCAT ritiene inoltre di formulare le seguenti osservazioni: A – Delega fiscale La delega verrà attuata a parità di gettito e quindi non si attende alcun aumento di pressione fiscale. L’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi prende atto di questa enunciazione ma segnala come sia invece già definito con certezza un aumento della tassazione sulle case, mentre non vi è traccia di una diminuzione delle imposte personali e societarie sul reddito derivante da tali cespiti. La razionalizzazione della tassazione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo e delle agevolazioni fiscali comporterà aumenti o riduzioni di carico impositivo sui singoli contribuenti, ma per il complesso delle imprese il carico fiscale resterà invariato. Ci auguriamo che con questa espressione non si intenda dire che si cercherà di mantenere invariata la tassazione sulle imprese, ma che le variazioni in aumento peseranno sui contribuenti persone fisiche. Anche il riordino dei fenomeni di erosione fiscale non comporterà aumenti del prelievo complessivo, essendo finalizzato alla razionalizzazione del sistema, a parità di gettito. Anche dalla tassazione ambientale non conseguiranno aumenti di pressione fiscale: anch’essa è infatti finalizzata alla redistribuzione del carico fiscale esistente e alla revisione del finanziamento degli interventi per le fonti rinnovabili. L’entrata in vigore della nuova tassazione ambientale sarà comunque legata al recepimento della disciplina armonizzata decisa a livello europeo. Su questo punto non è possibile fare commenti, in attesa delle disposizioni attuative. I tre capitoli del disegno di legge. 1. “equità e razionalità del sistema” a- la revisione del catasto dei fabbricati Con la riforma si vuole ridefinire i fabbricati in base non solo a valori ma anche a criteri più aggiornati: localizzazione, qualità dell’immobile e superficie in metri quadri. Il principio è indubbiamente condivisibile, ma si torna al dubbio precedentemente espresso; dal momento che la tassazione degli immobili così attuata porterà a un aumento generalizzato della tassazione sugli stessi, dovranno essere attuate forme compensative per mantenere l’invarianza della pressio0ne fiscale. Diversamente si avranno soltanto aumenti di gettito e conseguente diminuzione della capacità di spesa del contribuente. Difficile pensare a una ripresa dell’economia in mancanza di disponibilità. b-stima e rilevazione dell’evasione di tutti i principali tributi. Si tratta di una affermazione metodologica molto generica, quindi non si ritiene di poter formulare alcuna osservazione in merito per il momento. c-tutela dei diritti fondamentali e delle finalità meritevoli: la famiglia, la salute, le situazioni di svantaggio economico o sociale, il patrimonio artistico e culturale, la ricerca e l’ambiente. Verrà anche razionalizzato e stabilizzato l’istituto del 5 per mille. Vale quanto detto al punto precedente. 2.rapporti tra fisco e contribuente, introducendo una definizione generale di abuso del diritto che, recependo la giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione, sarà unificata con quella dell’elusione, rendendola applicabile a tutti i tributi. Questo punto ci vede assolutamente favorevoli, perché una definizione legislativa di questi istituti è ormai ineludibile visti gli orientamenti dell’amministrazione e della giurisdizione in materia. Siamo anche d’accordo sulla necessità della “revisione del sistema sanzionatorio penale secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti.” Concordiamo anche sulla “esclusione della rilevanza penale per i comportamenti ascrivibili all’abuso del diritto e all’elusione fiscale” e sulla “revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio, in modo da correlare le sanzioni stesse all’effettiva gravità dei comportamenti, introducendo la possibilità di ridurre le sanzioni in casi di minore gravità o di applicare sanzioni amministrative anziché penali.” Infine troviamo molto opportuna la conferma che “il principio del raddoppio del termine di accertamento in caso di denuncia penale si applichi solo ove la denuncia sia inoltrata in riferimento ai termini di decadenza dell’accertamento.” Sul punto riguardante la giurisdizione tributaria, concordiamo con “la procedura stragiudiziale per liti di modesta entità; l’estensione della conciliazione alla fase di appello e al giudizio di revocazione, la ridefinizione della distribuzione delle Commissioni tributarie sul territorio, salvaguardando l’articolazione provinciale, per razionalizzare l’utilizzazione del personale amministrativo e dei Giudici.” Uncat lamenta che non si preveda una profonda riforma nella composizione dei membri delle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale. Alla luce della sempre più complessa normativa fiscale, si richiede ai giudici tributari una duplice competenza, giuridica ed amministrativa, che nel giudizio civile, ad esempio, vedrebbe il giudice affiancato dal consulente tecnico. Ne consegue che dovrebbero essere previsti appositi corsi di formazione in materia economica per i giudici che desiderano dedicarsi alla giurisdizione tributaria; si ricorda che la stessa Corte di Cassazione ha auspicato non troppo tempo fa di ricevere nuovi giudici con competenze specifiche in questa materia per la sezione dedicata a questo settore. Uncat concorda pure con “l’impostazione della enhanced relationship incoraggiata dall’OCSE, per i soggetti di maggiori dimensioni” 3- La terza parte della delega rivede la tassazione . “Si prevede che la tassazione dei redditi prodotti dalle imprese commerciali e dai lavoratori autonomi venga assoggettata ad un’unica imposta.” Questo punto si presta a molte considerazioni che non possono che essere generiche, in attesa dei testi definitivi. In ogni caso la assimilazione del reddito professionale con quello di impresa non dovrebbe prevedere la spostamento della tassazione dei professionisti dalla cassa alla competenza, per le obiettive difficoltà di impostare un tale sistema a una attività che ha caratteristiche totalmente diverse da quella di impresa. Sul fatto di introdurre “ criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti” non si può che concordare. In conclusione, lo schema proposto, per quanto generico, non ci vede pregiudizialmente contrari, anzi alcune idee, come detto, sono del tutto condivisibili; attendiamo i provvedimenti definiti per un giudizio più meditato.

*Presidente della UNCAT (Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi)

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