Uncat sul contributo unificato

UNCAT (Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi), ha mosso formalmente alcuni rilievi alla interpretazione fornita dalla Direzione della Giustizia Tributaria in tema di applicazione del contributo unificato ai procedimenti tributari originati da un ricorso cumulativo avverso più accertamenti. UNCAT ha espresso la propria perplessità attraverso una lettera, firmata dal Presidente Nazionale, avv. Patrizio Tumietto (in foto) e dal Segretario Nazionale avv. Bruno Lo Giudice, fatta pervenire al Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui si riporta integralmente il testo di seguito. «Con la direttiva n. 2/DGT del 14/12/2012, Il Ministero delle Finanze, per il tramite della Direzione della Giustizia Tributaria, ha fornito una serie di risposte a quesiti in tema di “contributo unificato nel processo tributario”. Con la presente nota, si intende porre attenzione in particolare all’interpretazione fornita in risposta al quesito n. 18, con il quale la DGT si esprime in ordine alla quantificazione del valore della lite fiscale concernente la fattispecie del ricorso cumulativo oggettivo, ossia quel ricorso mediante il quale “risultino impugnati più atti di accertamento”. Ritiene infatti il Ministero che “in caso di un unico ricorso contro più atti (…) il calcolo del contributo unificato debba essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori”. Ciò desunto in forza del comma 5 dell’art 12 del D.Lgs 546/1992, a tenore del quale il valore della lite è determinato in base a “l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato”. Tale interpretazione non appare tuttavia condivisibile, in quanto non si ritiene conforme al dettato normativo. L’art.9 del DPR 115/2002 stabilisce che “è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'art. 13 e salvo quanto previsto dall'art. 10. “ Secondo la propria legge regolatrice, il contributo unificato è quindi dovuto“per il processo”. L’interpretazione fornita in seno alla direttiva n.2/DGT opera una trasposizione dal processo all’atto impugnato. Secondo quanto sopra esposto, si pretenderebbe di commisurare la tassazione in funzione dei diversi atti contestualmente impugnati che, quindi, rileverebbero singolarmente al fine della individuazione della base imponibile. Si ritiene che tale interpretazione esorbita dalla portata della norma regolatrice del contributo perché non considera il disposto dell’art 10 c.p.c., laddove è espressamente stabilito che “le domande nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro”.

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