TREVISAN&CUONZO VINCE CON ADO CHALE
Il Tribunale di Roma ha accolto la richiesta di sequestro e inibitoria alla commercializzazione di due esemplari di tavolo, costituenti esatte copie di due modelli appartenenti alla collezione “Goutte d’Eau” del noto artista belga Ado Chale, difeso dallo studio Trevisan&Cuonzo. Con tale decisione il Tribunale ha dunque delineato e chiarito i requisiti per la tutela di un’opera dell’industrial design sotto il profilo del diritto di autore.
Il Tribunale ha in particolare precisato che le opere del disegno industriale rappresentano una “nuova e autonoma categoria di opere protette dal diritto d’autore”, la cui tutelabilità non è in alcun modo esclusa dalla “serialità e riproducibilità dell’opera” né dalla “sua destinazione al mercato dei beni di consumo”. Una conferma del valore artistico e del carattere creativo delle opere in questione proviene proprio – ha osservato il giudice – dal riconoscimento collettivo che viene fatto delle opere “desumibile dalla partecipazione a mostre, dalla notorietà acquistata e dalla valutazione degli esperti”.
Inoltre, ha precisato il Tribunale, il fatto che le forme dei prodotti in questione presentino una portata funzionale non vale certo ad escludere la tutelabilità delle stesse quali opere d’arte. Ed infatti la funzione utilitaria dei modelli di tavolo di cui si tratta “è suscettibile di essere realizzata da un numero potenzialmente illimitato di forme alternative (potendosi facilmente ipotizzare una pluralità indefinita di soluzioni in merito a numero, forma, collocazione, materiali delle gambe di un tavolo, ferma restando la loro funzione essenziale, così come rispetto alla rifinitura del ripiano) e che pertanto l’esclusiva non indice su caratteristiche prettamente funzionali”. Tra le diverse e plurime forme possibili, quelle dei modelli di tavolo “Goutte d’Eau” certamente costituiscono espressione della personalità e della creatività dell’autore e della sua intenzione di realizzare un’opera nuova e creativa.
“La decisione in questione si inserisce in quel filone giurisprudenziale che individua nei riconoscimenti di critica e istituzioni degli indizi utili ai fini della prova del valore artistico che un’opera possiede in sé e per sé, prescindendo dalla sua mera funzionalità. Un requisito che se non riferito a parametri oggettivi potrebbe risolversi in una valutazione meramente soggettiva, se non arbitraria”, dichiara l’avvocato Luca Trevisan, senior partner dello studio Trevisan&Cuonzo. Da ultimo, il giudice ha affermato, aderendo all’orientamento giurisprudenziale prevalente, la cumulabilità della tutela autoriale con quella concorrenziale, riconoscendo nel caso di specie la sussistenza delle fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile e (per effetto della dichiarata appartenenza dei tavoli inibiti allo “stile Ado Chale”) agganciamento parassitario.