Tremonti Romagnoli Piccardi affianca Wind in Corte di Cassazione

La tassa sulle concessioni governative relativa agli abbonamenti di telefonia mobile è dovuta unicamente dal cliente moroso e non dall’operatore telefonico, che non riveste la qualifica né di sostituto né di responsabile d’imposta, né rileva il fatto che sia un mero incaricato per l’addebito della tassa.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione in relazione al ricorso proposto da Wind Telecomunicazioni Spa, assistita dallo Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati, con il partner Giuseppe Pizzonia (nella foto) e la senior associate Laura Trimarchi.

Nel dettaglio, spiega una nota dello studio, l’Agenzia delle Entrate, in relazione al mancato pagamento della tassa di concessione governativa da parte di utenti abbonati a servizi di telefonia mobile aveva richiesto il pagamento direttamente all’operatore Wind, e non agli interessati; gli abbonati, in particolare, tra cui alcuni soggetti pubblici, avevano assolto l’imposta dovuta per le utenze residenziali, pur essendo qualificabili come imprese o enti. A seguito di un combattuto contenzioso, vinto in primo grado dalla società ed in appello dall’Agenzia, è stato definitivamente confermato che la società telefonica non è obbligata al pagamento della tassa di concessione governativa, il cui versamento in caso di mancata riscossione può essere preteso solo nei confronti dell’utente/intestatario della licenza radiomobile, in quanto unico soggetto passivo d’imposta.
La Cassazione ha anche confermato la rilevanza del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in relazione al medesimo rapporto giuridico, non trovando ostacolo nella autonomia dei diversi periodi d’imposta qualora gli elementi costitutivi della fattispecie assumano carattere tendenzialmente permanente.

Scrivi un Commento

SHARE