SZA con Città Metropolitana di Torino vince in Consiglio di Stato

SZA studio legale vince al fianco della Città Metropolitana di Torino nel procedimento avviato da un operatore della distribuzione del gas e giunto a conclusione con una recente sentenza del Consiglio di Stato.

La vicenda

Il contenzioso era stato avviato dall’impresa aggiudicataria dopo la chiusura di una gara indetta dalla Città Metropolitana di Torino per conto dell’Ambito territoriale minimo Torino 2 (ATEM TO 2, che raduna 48 Comuni, per circa 200mila utenti). La gara ha portato all’affidamento di un contratto del valore complessivo di oltre 300 milioni di euro.

Il nuovo concessionario, tuttavia, aveva espresso davanti ai giudici amministrativi alcune contestazioni relative principalmente al mancato rimborso, mediante la tariffa stabilita dall’autorità di settore (ARERA), di parte dei valori di subentro (il cd. valore industriale residuo, VIR) dovuti ai gestori uscenti.

La vicenda

I giudici di Palazzo Spada, nel rigettare le richieste avanzate dall’operatore, hanno anche stabilito alcuni principi di particolare interesse, perché applicabili a tutte le gare ATEM, governate da una complessa e stratificata disciplina.

Secondo il massimo organo della giustizia amministrativa, infatti, il VIR concretamente da corrispondere al concessionario uscente è quello alla fine stabilito dalla stazione appaltante (nel caso specifico, dunque, la Città Metropolitana di Torino, mentre l’ARERA svolge, al riguardo, un ruolo meramente consultivo); diversamente, il VIR da tenere in considerazione ai fini del rimborso in tariffa è quello stabilito da ARERA. Se tra i due importi (VIR “da stazione appaltante” e VIR “da ARERA”) si verifica una divergenza, quest’ultima resta a carico del concessionario entrante, che può recuperarla attraverso una ponderata ed efficace formulazione dell’offerta di gara, anche allo scopo di non gravare ulteriormente sulle tariffe a carico degli utenti.

Il commento dallo studio

Il team di SZA ha seguito la Città Metropolitana di Torino in tutto il procedimento, dalla predisposizione degli atti di gara fino al contenzioso culminato nella decisione del Consiglio di Stato. «L’auspicio – spiega Luca Guffanti (nella foto), managing partner di SZA – è che questo intervento contribuisca ad un rilancio delle gare ATEM, tanto più ora che il legislatore è tornato ad occuparsi di tale materia nell’ambito del ddl Concorrenza, la cui approvazione è prevista entro l’estate».

redazione@lcpublishinggroup.it

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