Subappalto, semplificazioni e norme europee: Brugnoletti vince al CdS
Il 31 maggio 2021, giorno in cui è stato pubblicato ufficialmente il nuovo Decreto Semplificazioni (d.l. n. 77), il Consiglio di Stato ha stabilito, accogliendo le tesi difensive dello studio Brugnoletti & Associati, che l’art. 105 del d.lgs. 50/2016 (norma del codice che detta le regole sul subappalto) è contrario all’ordinamento euro-unitario.
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, infatti, ha dichiarato che la norma del codice degli appalti, laddove fissa limiti generali all’utilizzo del subappalto (inizialmente fissato dal codice al 30%, elevato al 40% dal primo decreto semplificazioni ed ulteriormente aumentato al 50% dall’ultimo decreto), deve essere disapplicata in quanto contraria all’ordinamento euro-unitario.
La sentenza n. 4150 del 31 maggio 2021 si inserisce nel dibattito relativo alla possibilità di una “liberalizzazione del subappalto” da parte del Governo, per effetto delle decisioni della Corte di Giustizia (sentenze C-63/18 del 26 settembre 2019 e C-402/18 del 27 novembre 2018), che ha a più riprese sanzionato la nostra normativa sul subappalto, e soprattutto in risposta alla Commissione Europea, che il 24 gennaio 2019 ha avviato (anche in tema di regole del subappalto) una procedura d’infrazione nei confronti del nostro Paese.
Il Consiglio di Stato ha offerto una differente “via d’uscita” al dibattito e una più equilibrata soluzione ai contrapposti principi della autonomia dell’impresa (sottolineata dall’Europa) e del contrasto alle organizzazioni criminali (storicamente perseguito dal nostro ordinamento): è errato dunque, secondo i giudici, porre limiti generali ed indiscriminati al subappalto, ben potendo invece le singole stazioni appaltanti, in ragione del mercato specifico che vanno ad attivare con la singola gara, porre motivatamente limiti al subappalto anche inferiori a quelli generalmente fissati dalla normativa nazionale