Stop alla duplicazione del 4%: per la Cassa una partita da mezzo miliardo
Più di 505 milioni di euro nel 2013. Quasi 512 milioni nel 2014. La voce “contributi integrativi” pesa per circa un terzo sul totale dei contributi spettanti alla Cassa Nazionale Forense, stando alla descrizione del conto economico dell’ente contenuta nell’ultimo bilancio pubblicato sul sito ufficiale. Un tesoretto notevole, che deriva dal versamento del 4% sul volume d’affari dichiarato ai fini Iva da ciascun avvocato. Una risorsa importante per le finanze dell’ente che adesso rischia di andare incontro a un sostanziale ridimensionamento.
IL CASO
Tutto parte dalla sentenza n. 1612 del 16 luglio 2015 del Tribunale di Milano (Sezione Lavoro) che, ha definito la controversia che ha opposto l’avvocato Luigi Vita Samory e il professor Antonio Gambaro, all’ente previdenziale dell’avvocatura. ?Oggetto della discussione era il diritto alla deducibilità del contributo integrativo del 4% nel caso in cui questo sia legato a una fattura riferita a una prestazione per la quale sia già stata emessa regolare parcella comprensiva del medesimo contributo. I due avvocati, infatti, avevano difeso congiuntamente, nell’ambito di una causa civile, una società del gruppo Eni (Syndial). Alla fine, come spesso accade, i due non hanno emesso due parcelle distinte nei confronti del cliente, ma un’unica notula a beneficio dell’avvocato Vita Samory che poi avrebbe provveduto a pagare il dovuto, in seguito all’emissione di ulteriore fattura, al professor Gambaro. Nello specifico, però, Vita Samory ha chiesto a Cassa Forense di poter dedurre, ossia non pagare, il 4% su questa notula visto che si trattava semplicemente del regolamento di un conto tra professionisti e che il contributo relativo all’operazione era già stato pagato. In sostanza, se l’avvocato avesse versato nuovamente il 4% alla Cassa, si sarebbe verificata, di fatto, una duplicazione del contributo.
LA SENTENZA
Nella sua sentenza, il giudice Antonio Lombardi, dopo aver ricordato che il contributo integrativo del 4% va versato alla Cassa «su tutti i corrispettivi lordi di operazioni fatturate rientranti nel volume annuale d’affari ai fini dell’Iva», ha stabilito che «la nozione di “operazione” (…) vada intesa in senso economico e professionale, e si risolva nello svolgimento di attività defensionale o procuratoria in relazione alla quale emerga il diritto alla percezione di un compenso, al quale è percentualmente commisurato il contributo integrativo del 4%». ?Pertanto, aggiunge il giudice, «non può che interpretarsi alla stregua di operazione economico professionale quella che, come nel caso di specie, contempli meccanismi di doppia fatturazione al fine di ripartire tra professionisti un corrispettivo unico relativo ad un’unica operazione economico professionale, trattandosi difatti di mera operazione contabile che, a rigore, non dovrebbe costituire presupposto per l’insorgenza di obblighi contributivi, in ragione dell’assenza di alcuna nuova o ulteriore attività defensionale o procuratoria generatrice di reddito».
PRESTAZIONI CONGIUNTE
Cassa Forense ha fatto sapere che intende impugnare la sentenza e, in una dichiarazione del suo direttore generale, Michele Proietti al Sole 24 Ore, ha minimizzato la vicenda definendola «un caso del tutto particolare in cui è stato possibile dimostrare l’unicità della prestazione oggetto dell’incarico». Inoltre secondo Proietti, il tribunale avrebbe commesso l’errore di equiparare la contribuzione previdenziale del 4% a una tassa. Resta però il fatto che le prestazioni congiunte sono più che frequenti. Basti pensare a tutti i casi in cui un avvocato saldi a un altro una fattura emessa nei propri confronti per prestazioni che il collega ha reso in favore del primo e non del cliente finale. Ci sono i domiciliatari, i corrispondenti e soprattutto l’esercito di collaboratori degli studi associati e non. ?Si tratta di un numero imprecisato di professionisti. Stimabile attorno al 25/30% degli iscritti e sostanzialmente corrispondente a tutti coloro i quali denunciano un reddito sostanzialmente pari al fatturato.?Stimare l’impatto esatto che l’adozione a tappeto della deduzione del 4% dalle rifatturazioni potrebbe avere sui conti dell’ente è molto difficile in quanto non c’è omogeneità di fatturato fra gli avvocati. In ogni caso si può considerare, a detta degli avvocati dello studio Vita Samory, interpellati da Mag, che si tratterebbe di una riduzione «molto significativa».
L’ACCORGIMENTO
Studiando con attenzione la sentenza 1612, emerge chiaro un punto. Nel caso specifico, il giudice ha dato ragione agli avvocati e torto alla Cassa perché entrambe le fatture oggetto della diatriba, fra le altre cose, riportavano la stessa identica dicitura: «Attività svolta nell’interesse di Syndial nella vertenza …». Questo potrebbe voler dire che….
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