Sticchi Damiani vince per Mancusi nel ricorso sull’appalto per il ripristino dell’adduttore Acerenza-Genzano
Con la sentenza n. 1/2024 il TAR Basilicata ha accolto il ricorso proposto da Mancusi, assistita da Andrea Sticchi Damiani, disponendo l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione, adottato in favore di altra ditta, dell’appalto per la progettazione e l’esecuzione di lavori afferenti all’intervento “Diga di Acerenza – strumentazione controllo e ripristino collegamento idrico Diga di Genzano”, finanziato con fondi PNRR.
L’intervento rientra tra gli investimenti volti a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento idrico di importanti aree urbane e delle grandi aree irrigue, aumentare la sicurezza e la resilienza della rete e migliorare la capacità di trasporto dell’acqua con particolare attenzione per gli impianti più grandi nel Sud del Paese.
Il ricorso
Più in dettaglio, la ricorrente ha contestato l’errore in cui sarebbe incorsa la stazione appaltante (il Commissario Straordinario di Governo nella persona del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale) nell’assegnazione del punteggio tecnico in relazione al sub-criterio premiale relativo alla dimostrazione, attraverso la presentazione della Certificazione SA 8000, della “Capacità di applicazione dei principi del lavoro etico e responsabilità sociale”.
Ai fini della dimostrazione del possesso della predetta capacità la ditta aggiudicataria aveva scelto di far valere la certificazione posseduta dal progettista indicato per l’espletamento dei servizi di progettazione esecutiva. Tuttavia, in base alla lex specialis di gara – cui la stazione appaltante si è auto-vincolata – il progettista indicato non assumeva né la qualifica di “concorrente” né quella di “operatore economico”.
In accoglimento della tesi della ricorrente, il TAR ha statuito che la certificazione comprovante la capacità di applicazione dei principi del lavoro etico e responsabilità sociale deve essere “posseduta dal ‘concorrente’ (in forma singola o raggruppata, ovvero mediante avvalimento) e non possa, per converso, essere riferita – com’è erroneamente avvenuto nella specie, in violazione dell’auto-vincolo discendente dalla lex specialis – ad un soggetto che la legge di gara ha qualificato come ad esso extraneus, qual è il progettista esterno incaricato dei Servizi di Progettazione Esecutiva”.
Il giudice amministrativo ha, quindi, condiviso le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente circa l’erronea attribuzione del punteggio premiale in esame alla ditta originariamente aggiudicataria, la neutralizzazione del quale avrebbe consentito alla ricorrente di conquistare legitimamente il primo posto della graduatoria.
Il TAR ha, quindi, deferito alla stazione appaltante il compito di procedere alla riponderazione dei punteggi per le offerte tecniche pervenute e, di conseguenza, al ricalcolo del punteggio complessivo spettante a ciascuna.