Sticchi Damiani vince con En.It al TAR Bari II in materia di tempistiche del PAUR
La tempistica dettata per il PAUR dal d.lgs. 152/2006 è rimessa alla libertà del soggetto proponente che, soprattutto quando la sua dilatazione sia necessaria allo scopo di garantire il soddisfacimento dell’interesse pubblico alla compiuta valutazione del progetto, ben può rinunciarvi.
È quanto affermato dal TAR Bari II (presidente-estensore Ciliberti) in accoglimento di un ricorso proposto dalla En.It, assistita e difesa da Andrea Sticchi Damiani, per l’annullamento degli atti con i quali la Regione Puglia, sul presupposto del mancato riscontro a richieste istruttorie del Comitato Via il cui soddisfacimento avrebbe richiesto un tempo più lungo rispetto a quello concesso dal d.lgs. 152/2006, aveva denegato il PAUR chiesto per la realizzazione di un impianto eolico da 29,4 Mw nel Comune di Santeramo.
Il TAR Bari II ha, altresì, rilevato la non vincolatività del parere espresso dal Comitato Via (di per sé dotato di mera efficacia consultiva) e la necessità che l’autorità procedente, ai fini della definizione del procedimento, tenga conto dei contributi forniti dal soggetto proponente e proceda ad una severa comparazione degli interessi pubblici coinvolti nel medesimo procedimento tra i quali spicca quello alla produzione di energia da fonti rinnovabili riconosciuto a livello normativo dal regolamento UE/2022/2057.