Sticchi Damiani vince ancora al TAR sui limiti agli impianti rinnovabili in Molise
Con sentenza n. 392/2022, il TAR Molise ha accolto il ricorso promosso da un primario operatore del settore delle rinnovabili, assistito dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani (nella foto), annullando il provvedimento di diniego alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 58 MW e il presupposto parere negativo del Ministero della Cultura.
La pronuncia segue le ulteriori sentenze con cui il TAR Molise ha sancito l’illegittimità degli atti e provvedimenti con cui la Regione Molise aveva ritenuto non realizzabili nuovi impianti FER in ragione della saturazione della soglia di 500 MW.
La sentenza
In particolare, il giudice amministrativo, dopo aver premesso che un vincolo paesaggistico non può discendere dalla mera inclusione del sito nel “piano di area vasta” (strumento con cui i Comuni gestiscono i territori intercomunali), ha rilevato l’illegittimità del parere reso dal Ministero della Cultura pur a fronte della sussistenza, in concreto, di un vincolo paesaggistico.
Di particolare interesse per gli operatori del settore sono i principi stabiliti riguardo ai limiti che incontra la Soprintendenza nel rilasciare i propri pareri anche in aree vincolate. In particolare, il TAR Molise ha sottolineato:
- – la violazione del principio del dissenso costruttivo, in quanto “vincoli siffatti non possano invece essere utilizzati, come ha fatto la Soprintendenza, per vietare in forma assoluta e indiscriminata qualsiasi intervento”
- – che in presenza di aree tutelate solo sotto il profilo produttivo, la Soprintendenza deve tenere in considerazione, in forza del principio di proporzionalità, la compatibilità ex lege degli impianti FER con le aree agricole con conseguente “onere motivazionale particolarmente rigoroso e stringente”, essendo chiamata “ad enucleare puntualmente gli eventuali aspetti di eccezionale pregio paesaggistico dell’area agricola che sarebbero tali da rendere intollerabile la realizzazione dell’opera”;
- – che in carenza di vincoli archeologici, “lo strumento appropriato per assicurare la tutela dell’interesse archeologico era proprio quello della formilazione di prescrizioni per la fase dell’esecuzione dell’impianto, le quali avrebbero potuto efficacemente comporre, in un’ottica di proporzionalità e ragionevolezza, tutti gli interessi in gioco”.