Sticchi Damiani e Bongiorno per la validità dell’autorizzazione in Dia di due impianti

Con una recentissima ordinanza, il Tribunale Penale di Roma ha accolto la tesi pubblicistica elaborata dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Giulia Bongiorno, sulla validità dell’autorizzazione in D.I.A. di due impianti fotovoltaici confinanti della potenza di 1 Mw ciascuno, annullando, per l’effetto, il decreto di sequestro preventivo relativamente disposto dal G.I.P., nell’ambito di un procedimento penale avviato per l’ipotesi di concorso in truffa per indebita percezione di erogazioni pubbliche, ed avente ad oggetto non solo i due parchi in questione, ma anche la somma superiore a 3 milioni di euro quale equivalente del profitto illecitamente percepito.

Il G.I.P., si legge in una nota, «aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione della predetta misura cautelare, in base all’assunto che i due impianti in questione fossero il frutto dell’artificioso frazionamento di un unico terreno e, dunque, costituissero cumulativamente un più grande impianto di potenza pari a 2 Mw, ovvero superiore alla soglia di 1 Mw prevista dalla normativa regionale pugliese ratione temporis applicabile per l’accesso al regime autorizzatorio semplificato (D.I.A.) in luogo di quello ordinario (A.U. ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003)».

Il Giudice in fase preliminare aveva ritenuto, pertanto, che l’autorizzazione dei due impianti in virtù di due distinte D.I.A. risalenti al 2008 fosse “elusiva” della citata normativa in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, e che tale “strategica” operazione fosse stata posta in essere all'”illecito” fine di consentire agli indagati di ottenere l’accesso alle tariffe incentivanti.

La situzione è stata, come anticipato, ampiamente e motivatamente superata dal Giudice del Riesame, il quale, ritenendo «fondata l’originale elaborazione difensiva offerta in sede di impugnazione sulla base di un’analitica rappresentazione di principi e norme di diritto applicabili a simili fattispecie, ha annullato il contestato decreto di sequestro ed ordinato la totale restituzione di quanto relativamente dedotto ad oggetto».

SHARE