STARACE, LEGANCE, CON API NOVA ENERGIA

Sergio Starace, Senior Counsel di Legance, ha assistito con successo la società Api Nòva Energia S.r.l. nel ricorso avverso l’ordine di sospensione dei lavori emesso dal Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise relativo ad un parco eolico già autorizzato, della potenza complessiva di 39 MW, ubicato nei Comuni di Rotello e Santa Croce di Magliano (CB). Il Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise, oltre ad ordinare la sospensione dei lavori del parco eolico aveva, altresì, invitato la Regione Molise ad annullare in autotutela l’autorizzazione unica, perché rilasciata nonostante il parere paesaggistico contrario reso in conferenza di servizi da parte della Soprintendenza. Il Tar Molise, ritenuta l’applicabilità al caso di specie del regime transitorio di cui all’art. 159 del D.lgs. n. 42/2004 in tema di autorizzazioni paesaggistiche, ha affermato che rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche regionali già rilasciate in favore della ricorrente, la Soprintendenza era titolare di un solo potere di annullamento per motivi di legittimità, da esercitarsi nel perentorio termine di sessanta giorni dalla relativa richiesta. Secondo il Tar Molise, il parere paesaggistico sfavorevole reso in conferenza dei servizi era illegittimo sia perché alla conferenza dei servizi il potere della Soprintendenza di esprimersi sul progetto era definitivamente consumato per effetto del decorso del termine di cui all’art. 159 sia perché tale parere conteneva rilievi di merito, e non di legittimità. Inoltre, il Tar Molise ha affrontato un altro tema di indubbio rilievo. I giudici amministrativi molisani, infatti, in applicazione del principio della parità delle parti del giudizio, hanno dichiarato l’illegittimità dell’ordine di sospensione sull’assunto che, in presenza di una autorizzazione unica già rilasciata, valida ed efficace e divenuta definitiva per mancata impugnativa entro i termini, il Direttore regionale non poteva inibire l’inizio dei lavori invocando supposti vizi di un procedimento ormai concluso (e non contestato nei termini di legge) o facendo leva su di un possibile pregiudizio per il paesaggio, escluso invece dalle autorizzazioni paesaggistiche regionali precedentemente rilasciate e rimaste incontestate. Secondo i giudici, il principio di inoppugnabilità del provvedimento non contestato nel termine di decadenza, non consente, infatti, di far valere gli eventuali vizi di illegittimità da cui lo stesso risulti affetto, a meno che l’autorità emanante non ritenga di intervenire in via di autotutela, evenienza questa esclusa nel caso di specie dalla Regione Molise, pur sollecitata in tal senso dal Direttore regionale. In accoglimento del ricorso di Api Nòva Energia S.r.l, il Tar Molise, con la sentenza n. 734/2011 ha, dunque, disposto l’annullamento dell’ordine di sospensione, consentendo la ripresa dei lavori di costruzione del parco eolico di 39 MW.

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