SPECIALIZZAZIONI, SE NE PUO’ SCEGLIERE SOLO UNA

Si fa presto a dire specializzati. Sono in arrivo le regole sull’utilizzo del titolo di avvocato specializzato. Il ministero della Giustizia ha individuato
14 aree che spaziano dal diritto di famiglia a quello commerciale, passando per quello dell’ambiente e amministrativo e tributario. ?A ciascuna area, inoltre, corrisponde uno specifico ambito di competenza.

Lo schema di decreto prevede che il titolo di avvocato specialista sia conferito dal Cnf dopo un percorso formativo oppure per una comprovata esperienza professionale. Chi utilizza il titolo di specialista senza averne diritto commette un illecito disciplinare. Il titolo non può essere speso per più di un’area. Per cui uno specializzato in diritto internazionale non può dirsi anche specializzato in amministrativo o in diritto dell’Unione Europea. Il titolo specialista può essere utilizzato per la pubblicità informativa sull’attività professionale.?
Non può presentare la richiesta per l’assegnazione del titolo di avvocato specialista chi, nei tre anni precedenti, ha riportato una sanzione disciplinare definitiva per violazione del dovere di competenza e aggiornamento professionale.

I percorsi di formazione consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle facoltà, dai dipartimenti, dagli «ambiti di giurisprudenza» delle università legalmente riconosciute. Il Cnf e i consigli degli ordini locali siglano poi, anche d’intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, convenzioni per assicurare una preparazione idonea al conseguimento del titolo.

La durata del corso deve essere almeno biennale e prevedere non meno di 200 ore di insegnamento. La didattica «frontale» deve essere di almeno 150 ore e l’obbligo di frequenza è relativo almeno ai due terzi del tempo previsto per quest’ultima. Al termine di ogni anno di corso è prevista una prova scritta e orale.

Quanto alla «comprovata esperienza», il ministero apre le porte del titolo di specialista anche agli avvocati che hanno un’anzianità di iscrizione all’Albo di non meno di 8 anni e che sono in grado di dimostrare di avere trattato nell’arco degli ultimi 5 in modo assiduo e prevalente cause riferite all’area di cui si chiede il riconoscimento. Mentre 50 è il numero minimo di cause tipiche per anno.

Preso il titolo è necessario conservarlo. Anche in questo caso scatta un’alternativa: la trattazione di almeno 50 casi all’anno nella materia di riferimento nell’arco di un triennio oppure, nei medesimi 3 anni, il conseguimento di 75 crediti formativi specifici con almeno 25 per anno.

Il titolo di specialista può essere revocato dal Cnf quando è inflitta una sanzione disciplinare definitiva per la violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale oppure a causa del mancato rispetto degli obblighi di formazione continua. Ma la perdita della specializzazione scatta anche in tutti i casi in cui viene alla luce una complessiva inadeguatezza delle specifiche competenza. La revoca comunque non può essere disposta prima che sia stata svolta un’audizione del diretto interessato.

Finisce, quindi, l’era degli avvocati “tuttofare”. Il ministro della Giustizia ha preso atto di una realtà che già nelle cose da tempo. Nessun avvocato può infatti maneggiare con professionalità materie sempre più differenziate.

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