Sentenza storica del TAS: LCA fa riavere a Giacomo Perini il podio paralimpico
Una pronuncia destinata a fare giurisprudenza nel diritto sportivo internazionale: il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS/CAS) ha accolto il ricorso nelle sue domande principali presentato dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e da Giacomo Perini, assistiti dal team sport di LCA Studio Legale guidato dall’avvocato Federico Venturi Ferriolo. Il TAS ha annullato la decisione della Federazione Internazionale Canottaggio (World Rowing), ripristinando ufficialmente il terzo posto dell’atleta e il podio che gli consentirà di richiedere l’assegnazione della medaglia di bronzo per la finale PR1 M1x dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024.
Perini era stato squalificato per essere stato trovato con un dispositivo cellullare a bordo imbarcazione. Le indagini tecniche e informatiche disposte dalla difesa dell’atleta hanno confermato che il dispositivo in questione non era mai stato utilizzato, né risultava attivo durante la competizione. Alla luce di tali risultanze, il Collegio Arbitrale ha escluso che l’atleta avesse tratto alcun vantaggio competitivo e ha accolto integralmente le argomentazioni difensive presentate dal team legale. Il Collegio Arbitrale ha inoltre chiarito che la norma federale invocata in occasione della squalifica di Perini vieta l’uso o la comunicazione tramite dispositivi elettronici, ma non il mero possesso degli stessi. Il Collegio Arbitrale ha chiarito che la ratio della norma non è quella di vietare in modo assoluto il possesso o l’uso di dispositivi di comunicazione, bensì di prevenire eventuali vantaggi competitivi ottenuti tramite mezzi di comunicazione. Tale interpretazione è coerente con la prassi della World Rowing, che consente l’uso di smartwatch in gara, pur trattandosi di dispositivi potenzialmente idonei a trasmettere o ricevere dati.
Il Collegio Arbitrale ha inoltre sottolineato il dovere delle federazioni di adottare regole chiare e univoche, soprattutto quando da esse possono derivare conseguenze rilevanti per la carriera degli atleti. In questa prospettiva, una formulazione precisa delle norme contribuirebbe a evitare ogni possibile ambiguità interpretativa, come quella derivante dal vietare i telefoni cellulari ma non i cosiddetti wearable, come gli smartwatch.
Nel corso del procedimento è stato poi rilevato che la decisione della World Rowing non rientrava tra le cosiddette decisioni attinenti al “field of play”, non soggette alla revisione del TAS, trattandosi invece di un provvedimento reso all’esito di un procedimento arbitrale interno e non di una valutazione tecnica di gara. In tal senso, è stata accolta la tesi sostenuta dal team legale dell’atleta, secondo cui la squalifica era suscettibile di revisione da parte del TAS.
«Il TAS ha riconosciuto la World Rowing aveva applicato la norma in modo ampio e non conforme al testo regolamentare. È una decisione importante, che restituisce giustizia a Giacomo e costituisce un precedente rilevante per il diritto sportivo internazionale per la corretta identificazione dei limiti della teoria del field of play» commenta l’avvocato Federico Venturi Ferriolo di LCA Studio Legale.
Giacomo Perini ha dichiarato: «Apprendo con gioia la notizia del riconoscimento del terzo posto ottenuto sul campo. Dopo 16 anni, il canottaggio paralimpico italiano torna a vincere una medaglia alle Paralimpiadi. Ringrazio il CIP, la FIC, i miei tecnici e gli avvocati di LCA che mi hanno aiutato a coronare il mio sogno e soprattutto a dimostrare la mia correttezza».
Il TAS ha precisato che la decisione ripristina la classifica ufficiale, mentre la materiale assegnazione della medaglia sarà di competenza dell’International Paralympic Committee (IPC).



