SENTENZA PILOTA PER HI.LEX SULLE SOCIETA’ DELISTATE
Il Tribunale delle Imprese di Milano ha fornito un importante chiarimento sulle società per le quali sia stata revocata la quotazione di strumenti finanziari su un mercato regolamentato (c.d. “de-listate”).
Secondo i giudici milanesi, tali società non si considerano automaticamente società “aperte”, cioè emittenti con strumenti finanziari diffusi, ma lo divengono solo se ricorrono i requisiti generali previsti dal Regolamento Emittenti, tra i quali la presenza nel capitale di almeno 500 azionisti rappresentanti il 5% o più del capitale e la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata. Il principio è stato enunciato nell’ambito di una controversia che vedeva opposti il consiglio di amministrazione di una società de-listata da molti anni, assistita da Hi.lex con gli avvocati Maurizio Traverso (nella foto), Fabio Cappelletti ed Emanuele Breggia, che poteva redigere il bilancio in forma abbreviata e considerava la società “chiusa”, ritenendo applicabili le normali maggioranze assembleari previste dal codice civile, e il nuovo azionista di riferimento di tale società che sosteneva che la società “de-listata” era comunque società “aperta” a seguito della revoca della quotazione, e che in assemblea si applicavano dunque quorum ridotti.
«Il Tribunale delle Imprese», ha detto Traverso, «ha, a mio avviso, correttamente interpretato il Regolamento Emittenti così evitando di assoggettare società di limitate dimensioni alle regole e agli onerosi obblighi informativi nei confronti del mercato e della Consob previsti per le società ‘aperte’ solo perché dopo il delisting sono rimasti molti piccoli azionisti».