Santi Delia con Tirrenoambiente: nulli gli affidamenti senza gara

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 12 gennaio 2021, ha accolto l’appello dell’Avvocato Santi Delia per la Società mista Tirrenoambiente S.p.a. pronunciandosi sul tema della “nullità degli affidamenti diretti” da parte delle Società in house affidatarie dei servizi di waste, rifìuti e gestione di impianti di “ultrafiltrazione, osmosi, evaporatore di fanghi”.

Sono coinvolti – secondo quanto si legge in una nota – affidamenti che, tra il 2010 e il 2015, erano stati aggiudicati senza gara e su cui si è aperto un ampio contenzioso ancora pendente.

Secondo la Corte d’Appello di Milano, primo giudice di seconda istanza ad aver affrontato l’intricata natura giuridica della Società a cui si era in passato interessata l’ANAC con la delibera n. 155/2015, le Società “costituite per la gestione dei servizi afferenti al settore dell’igiene urbana, dei rifiuti, ivi inclusi i rifiuti solidi urbani di competenza dei Comuni e delle Province, e dei reflui fognari …devono essere qualificate come vere e proprie “imprese pubbliche”, ai fini dell’applicabilità dell’art. 32 D. Lgs. 163/2006, essendo riconducibili alla fattispecie prevista dal comma 1 lett. f) di tale disposizione, anche se si presentano formalmente come imprese societarie private“.

Ne consegue che i contratti stipulati senza gara da tali Società sono nulli e i creditori non possono far ricorso alla tesi del “legittimo affidamento in buona fede dal momento che – come si legge nel corpo della pronuncia in commento – “non può ritenersi in “buona fede” e cioè caduto in errore incolpevole -quanto piuttosto colpevolmente incauto- il contraente del settore ( ..)che, “dopo vari incontri e trattative” stipuli un contratto avente ad oggetto la fornitura di complessi impianti e di un evaporatore completo di inertizzazione di fanghi relativi al trattamento del percolato proveniente dalle discariche di due Comuni per un corrispettivo di oltre un milione di euro, senza minimamente essersi curata di accertare e di assicurarsi circa la natura effettiva dell’altro contraente (cioè TirrenoAmbiente), società avente prevalente partecipazione pubblica, come sarebbe emerso dalla semplice lettura dell’art. 1 del suo statuto (all. 2 atto di citazione). Nè l’esistenza di una buona fede (comunque in ogni caso da dimostrarsi da parte di chi la deduce) consentirebbe di arrestare la declaratoria di nullità del contratto ex art. 1418/1 cc per violazione di norme imperative (aventi carattere proibitivo a tutela di un interesse pubblico, come l’art. 32 del dlgs 1632006), trattandosi di nullità rilevabile d’ufficio in qualunque stato e grado del processo, indipendentemente da una eccezione di parte”.

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