Saglietti Bianco vince davanti al Tribunale di Milano per Heidelberg Engineering (EssilorLuxottica)
Lo studio legale Saglietti Bianco ha conseguito la vittoria per conto della società tedesca Heidelberg Engineering, assistita in giudizio dalla name partner Emanuela Bianco (in foto) e dall’associate Ludovica Cesaretti, in una controversia commerciale dinanzi al Tribunale di Milano che ha avuto ad oggetto accuse di boicottaggio, concorrenza sleale, sviamento di clientela, storno di dipendenti, nonché violazione di segreti industriali, con richiami alla normativa antitrust nazionale ed europea.
Heidelberg Engineering, azienda attiva nelle soluzioni diagnostiche e tecnologie digitali per l’oftalmologia, recentemente acquisita all’80% dal gruppo EssilorLuxottica, è stata convenuta in giudizio dalla propria ex distributrice per la Lombardia, a seguito della cessazione del rapporto contrattuale. La controversia ha altresì coinvolto un ex collaboratore dell’attrice e la distributrice di Heidelberg Engineering per il Nord Italia.
Il Tribunale ha rigettato tutte le domande attoree riconoscendo l’infondatezza delle accuse relative a presunti atti di boicottaggio e di concorrenza sleale nei confronti i Heidelberg Engineering. In particolare, è stata esclusa la sussistenza di un’intesa illecita volta ad escludere l’ex distributrice dal mercato. Il Tribunale di Milano ha infatti sottolineato come la scelta di Heidelberg Engineering di affidarsi a un altro partner storico per l’area lombarda rientri nella propria piena libertà contrattuale, tanto più alla naturale scadenza del contratto di distribuzione e previo congruo preavviso.
La decisione assume, pertanto, rilievo per aver chiarito alcuni aspetti rilevanti in materia contratti di distribuzione internazionale, riconoscendo la legittimità del nuovo modello distributivo adottato da Heidelberg Engineering, fondato su un regime di esclusiva territoriale in favore di altri operatori. La sentenza riafferma, infatti, la libertà contrattuale delle imprese nella gestione delle proprie reti distributive, anche a fronte di precedenti collaborazioni storiche.
In merito alle accuse di sviamento di clientela ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., il giudice di prime cure ha ribadito che la mera acquisizione di clienti da parte di un concorrente non integri, di per sé, una condotta illecita, salvo l’impiego di mezzi contrari alla correttezza professionale, vale a dire salvo il caso in cui l’acquisizione di clientela sia il frutto di una condotta sistematica e scorretta, diretta a screditare il concorrente.
Quanto allo storno di dipendenti, la Corte meneghina ha osservato che, non essendo l’ex collaboratore dell’attrice vincolato da alcun rapporto di lavoro subordinato, trattandosi di un libero professionista, questi non poteva dirsi vincolato alla società attrice da obblighi di fedeltà. Pertanto, l’uso delle competenze dell’ex collaboratore non è stato ritenuto illecito non essendo stato dimostrato l’utilizzo di informazioni riservate né di una sistematica attività di sviamento della clientela.
Il Tribunale – nell’escludere le doglianze relative alla violazione degli articoli 98-99 c.p.i. e dei canoni di correttezza ex art. 2598 c.c. – ha richiamato l’equilibrio tra la tutela dell’impresa sul proprio know-how e il diritto del lavoratore a valorizzare professionalmente le conoscenze acquisite nel corso della propria attività professionale, qualora queste siano divenute parte integrante del suo bagaglio professionale. La decisione si distingue, dunque, per aver riaffermato principi fondamentali in tema di libertà contrattuale, di concorrenza e protezione del know-how, a tutela della legittima autonomia strategica e organizzativa delle imprese.