Rucellai&Raffaelli vince nelle follow-on actions nel Trucks case

Con due sentenze pubblicate il 22 maggio scorso, il Tribunale di Napoli ha rigettato integralmente le richieste risarcitorie formulate da due aziende, nell’ambito di due azioni di follow-on conseguenti alla Decisione della Commissione Europea del 19 luglio 2016.

A seguito della predetta Decisione di settlement della Commissione (settlement ibrido) – avente ad oggetto uno scambio di informazioni sui listini lordi dei prezzi dei veicoli di medie e grandi dimensioni, con cui è stata comminata nei confronti di Iveco, Volvo/Renault, Daimler e DAF un’ammenda di 2,93 miliardi di euro (3,3 miliardi di dollari) – diverse azioni di risarcimento dei danni sono state avviate presso i tribunali nazionali di tutta Europa.

Tra queste anche quelle avanzate discusse innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata che hanno dato avvio ai due procedimenti conclusi con sentenze n. 5237/2023 e n. 5266/2023. 

In entrambi i giudizi hanno assunto rilevanza cruciale le considerazioni espresse dalla Commissione europea. In tale contesto, la Commissione ha fornito indicazioni essenziali in ordine alla (im)possibilità di desumere la sussistenza di un asserito sovrapprezzo in base alla sola Decisione della Commissione, nonché importanti precisazioni sia in ordine al riparto degli oneri probatori delle parti sia alla eventuale possibilità procedere a una valutazione del danno in via equitativa.

In particolare, poi, con la prima sentenza, i giudici partenopei hanno confermato il consolidato orientamento della Sezione, secondo cui gli autocarri usati non rientrano nel perimento della Decisione della Commissione. Con la seconda sentenza, il Tribunale ha altresì rigettato l’istanza per l’introduzione di una CTU avanzata dalle parti attrici, considerandola inammissibile in quanto, inter alia, finalizzata a un mero calcolo aritmetico dell’importo di un danno derivante dallo scambio di informazioni sanzionato, che è stato dato per certo in base a mere presunzioni che sono inapplicabili secondo il Tribunale.  

Infine, il Collegio ha riscontrato che le lacune probatorie caratterizzanti le pretese attore fossero di una gravità tale da non poter giustificare l’applicazione di criteri equitativi ai fini della quantificazione del danno e da applicare la condanna alle spese. 

Iveco è stata assistita, come in tutti i pendenti giudizi follow-on, da Rucellai & Raffaelli con un team composto dai partner Enrico Adriano Raffaelli (nella foto al centro), Elisa Teti (nella foto), Alessandro Raffaelli (nella foto).

nicola.dimolfetta@lcpublishinggroup.it

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