Rucellai & Raffaelli con Sea davanti alla Corte di Giustizia Ue

La sentenza della Corte di Giustizia Ue ha accolto le tesi sostenute da Sea – Società Esercizi Aeroportuali, assistita da Rucellai & Raffaelli, con un team composto dagli avvocati Enrico Adriano Raffaelli e Riccardo Bertani, facendo chiarezza sulle modalità di assegnazione degli spazi aeroportuali strumentali all’esercizio di attività di handling, ai sensi del d.lgs. 18/1999 (di attuazione della Direttiva 96/67/CE).

Un operatore aeroportuale – nell’ambito di un ricorso azionato dinanzi al Tar Milano, dal quale era scaturito il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia – sosteneva che l’assegnazione di tali spazi, in quanto strumentali allo svolgimento dei di assistenza a terra, sarebbe stata attratta all’interno del codice appalti, dunque soggetta alle procedure ivi contemplate.

La Corte di Giustizia ha invece accolto la tesi di Sea, escludendo che tale assegnazione avesse a che fare con il codice degli appalti pubblici in quanto il contratto relativo alla messa a disposizione dello spazio aeroportuale in discussione, non può essere qualificato come «appalto di servizi», dal momento che l’ente gestore dell’aeroporto non acquisisce un servizio fornito dal prestatore, in cambio di un corrispettivo. Al contrario – anche alla luce dell’avvenuta liberalizzazione, a opera della indicata direttiva comunitaria, del mercato dell’handling – l’handler è ammesso a erogare per conto degli utenti aeroportuali uno specifico servizio, in concorrenza tanto con il gestore quanto con gli altri prestatori di servizi. In tale contesto il gestore aeroportuale non eroga al sub-concessionario alcun corrispettivo, bensì percepisce il canone di subconcessione del bene: il che, fa escludere la configurabilità di un contratto di appalto. La Corte ha infine chiarito che anche a mente dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/67, l’ente gestore è tenuto ad assegnare tali spazi in base a norme e criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il che, seppure appare invocare una procedimentalizzazione, è principio ben distinto dall’applicazione della complessa disciplina appaltistica.

 

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