Rinnovabili, Sticchi Damiani e Tondi al TAR Bari contro un diniego di PAUR della provincia di Taranto
Nei procedimenti autorizzativi di impianti FER ricadenti in aree che, non intercettando direttamente beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e non ricadendo nella fascia di 500 metri intorno a beni tutelati ai sensi della parte II o dell’art. 136 del medesimo decreto, sono idonee ad ospitarli l’Autorità procedente deve effettuare una valutazione in concreto del progetto proposto nella quale non è vincolata ai pareri espressi dalle amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio.
È quanto affermato dal TAR Bari II (presidente Ciliberti – estensore Ieva) in una sentenza resa a definizione di un giudizio introdotto con ricorso proposto da un operatore del settore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Francesca Tondi, per l’annullamento di un diniego di PAUR assunto dalla Provincia di Taranto sulla scorta dei pareri negativi espressi sul progetto proposto dalle amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio.
In detta sentenza il TAR Bari II ha, altresì, affermato la non vincolatività del parere dell’ARPA, priva di “competenze decisorie in materia di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili”, e, dal punto di vista normativo, del PPTR che pone “precauzioni e mere linee di indirizzi”, segnalando la presenza nel territorio pugliese di numerosi impianti fotovoltaici.