Rinnovabili, la Consulta: “Incostituzionali i limiti in Basilicata”. Anche Sticchi Damiani nella pronuncia
Con sentenza n. 121/2022, la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso promosso dal Governo contro la legge regionale per la Basilicata n. 30/2021, dichiarando l’incostituzionalità del limite di potenza pari a 3 MW introdotto per gli impianti fotovoltaici e di una serie di requisiti tecnici stringenti previsti in riferimento agli impianti eolici.
Si tratta dell’ennesima sentenza che, nelle ultime settimane, ha riguardato il tema delle rinnovabili, e in particolare i limiti e gli ostacoli posti dagli enti locali alla transizione energetica. Ne abbiamo parlato recentemente su MAG, con un’intervista agli avvocati protagonisti della maggior parte di queste decisioni.
La pronuncia
Nel merito, la Corte ha rilevato che “la funzione dei limiti di potenza […] è propriamente quella di dettare requisiti vincolanti, che non lasciano margini alla discrezionalità dell’amministrazione e che condizionano lo stesso avvio dell’iter di autorizzazione o, comunque, precludono l’esito positivo della valutazione del progetto” e che pertanto risulta compressa “la valutazione in concreto riservata al procedimento autorizzativo, in aperto contrasto con i principi fondamentali della materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.
Nel dichiarare l’incostituzionalità della norma la Corte ha stigmatizzato l’operato della Regione evidenziando che “Si rinnova, in tal modo, nelle disposizioni impugnate, il medesimo vizio che questa Corte ha già in passato ravvisato con riferimento a ulteriori norme, emanate sempre dalla Regione Basilicata, che parimenti prevedevano requisiti inderogabili per l’avvio dell’iter di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili”.
Si precisa che a seguito della declaratoria di incostituzionalità è venuto meno il limite di potenza di 3 MW, mentre si riespande all’intero territorio (salvo le aree industriali) il limite di potenza pari a 10 MW (già previsto dal Piano e non oggetto del giudizio di costituzionalità).
La Corte ha infine dichiarato l’incostituzionalità delle previsioni introdotte dal legislatore regionale con riferimento ai grandi impianti eolici, ossia (i) il requisito della velocità media annua del vento a 25 metri modificato da 4 m/s a 6 m/s; (ii) la previsione di uno studio anemologico con rilevazioni della durata di 3 anni (con conseguente reviviscenza del precedente periodo di 1 anno).
L’intervento
Nell’ambito del giudizio, l’avvocato Andrea Sticchi Damiani (nella foto in basso), dell’omonimo studio legale, ha assistito l’associazione Elettricità Futura, unione delle imprese elettriche italiane, nella predisposizione di un’opinione (ammessa in giudizio dalla Corte), in qualità di amicus curiae, nella quale ha messo in evidenza tutti i profili di illegittimità della normativa regionale.
