Rinnovabili, Cdra al CdS con 7 società per la sospensione del dm “Aree idonee”
Cdra, con un team composto dal founding partner Carlo Comandè (nella foto), dal partner Enzo Puccio, dalla senior associate Serena Caradonna e dalla of counsel Paola Floridia, ha ottenuto per sette società attive nel settore delle rinnovabili (Iberdrola Renovables Italia, Erg Solar Holding, Erg Wind Energy, Ecotec, Minerva Messina, Frv e Pacifico Opale) l’emissione, da parte del Consiglio di Stato, di ordinanze cautelari mediante le quali è stata disposta la parziale sospensione dell’efficacia del decreto ministeriale “Aree idonee” (d.m. 21 giugno 2023, attuativo del d.lgs. 199/2021, che aveva a sua volta recepito la direttiva europea 11 dicembre 2018 2018/2001), il quale disciplina “l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.
In alcuni dei ricorsi per i quali è stata accolta la richiesta tutela cautelare dal Consiglio di Stato è stato spiegato intervento ad adiuvandum da parte di Elettricità Futura, assistita da un team composto da Cristina Martorana, partner di Legance, Pina Lombardi, partner di L&B Partners, e Andrea Sticchi Damiani titolare dell’omonimo studio.
Le pronunce
Le società ricorrenti contestavano, tra l’altro, il fatto che il decreto conferisse alle Regioni un potere eccessivamente ampio sotto vari profili, con l’effetto di consentire alle stesse di dichiarare gran parte dei territori regionali inidonea all’insediamento degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.
I giudici di Palazzo Spada hanno sospeso l’efficacia del decreto con riferimento alla norma dell’art. 7, comma 2, lettera c), chiarendo che le aree idonee “rimarranno disciplinate dall’art. 20 comma 8 del d. lgs. 199/2021 stesso sino al termine di efficacia di quest’ordinanza”, in quanto “in tale disciplina di livello primario non sembra possa rinvenirsi spazio per una più restrittiva disciplina regionale”.
Nel motivare la decisione di accogliere l’istanza cautelare i Giudici di Palazzo Spada hanno sottolineato come, sotto il profilo del periculum in mora, il presupposto deve ritenersi integrato sulla base del fatto che in attuazione del decreto impugnato, come evidenziato dalla parte appellante, le Regioni sono tenute a provvedere con un atto legislativo, ancorché di contenuto sostanzialmente amministrativo. Quest’atto è sindacabile soltanto avanti la Corte costituzionale e, di conseguenza, in mancanza della tutela cautelare, una decisione di merito potrebbe intervenire in un momento in cui i progetti di interesse della parte appellante potrebbero essere non più realizzabili per effetto della legge regionale sopravvenuta, con lesione del principio dell’effettività della tutela giurisdizionale.