Rinnovabili Basilicata, il CdS conferma in via cautelare il no all’obbligo di screening VIA

Con diverse ordinanze depositate in data 11 luglio 2022, il Consiglio di Stato ha confermato con ampia motivazione, seppur in sede cautelare, i profili di illegittimità (già rilevati dal TAR) della Dgr della Regione Basilicata n. 35/2022 e le relative note attuative che, imponendo l’obbligo generalizzato di screening VIA e preannunciando l’archiviazione dei procedimenti PAUR in corso, rischiavano di paralizzare l’intero mercato delle rinnovabili in Basilicata.

In particolare, i giudici di Palazzo Spada, seppur all’esito della sommaria delibazione tipica della fase cautelare, hanno accolto le difese spiegate dagli operatori rappresentati e difesi in giudizio dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani (nella foto), ribadendo nel merito che la disciplina dei regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili deve conformarsi ai principi fondamentali previsti dal d.lgs. n. 387 del 2003, nonché, in attuazione del suo art. 12, comma 10, dalle linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, e osservando che “la facoltà per il proponente di presentare la domanda di V.I.A. anche per i progetti per i quali l’art. 6, comma 6, del d. lgs. n. 152/2006 prevede la verifica ad assoggettabilità alla V.I.A., è inoltre conforme all’obiettivo di semplificare ed accelerare, per quanto è possibile, i procedimenti in materia”.

Il Consiglio di Stato ha così confermato l’esecutività delle sentenze del TAR Basilicata che avevano annullato la D.G.R. n. 35/2022 e le relative note attuative, ponendo un ulteriore tassello che consentirà di far proseguire senza indugi tutti i procedimenti autorizzativi per il rilascio del PAUR incardinati e pendenti dinanzi alla Regione Basilicata nel rispetto della disciplina prevista dall’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

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