Rimborso ritenute a soggetti non residenti, PwC TLS vince in Cassazione per società svizzera
PwC TLS avvocati e commercialisti, con gli avvocati Carlo Romano (nella foto), partner, e Marco Longobardi, director, ha assistito con successo in Cassazione una società di diritto svizzero alla quale era stato illegittimamente negato il diritto al rimborso delle ritenute operate dalla propria controllante italiana sugli interessi derivanti da un contratto di finanziamento.
La pronuncia
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 12184 depositata l’8 maggio 2023, ha delineato tre importanti principi in materia di rimborso delle ritenute a soggetti non residenti.
Innanzitutto, quello per cui il sostituito non residente può proporre la domanda di rimborso anche qualora il sostituto d’imposta italiano abbia definito in adesione l’atto impositivo con l’integrale versamento delle imposte accertate, in quanto: “l’accertamento con adesione […] ha efficacia nei confronti del solo soggetto che tale adesione ha prestato […] L’estensione degli effetti dell’accertamento con adesione relativo ad altri coobbligati può ammettersi solo in bonam partem ed in assenza di una espressa volontà contraria del contribuente”.
Poi, che il termine di 48 mesi fissato dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 a pena di decadenza dalla domanda di rimborso, “decorre … dalla data del versamento, che, per l’ipotesi di domanda avente ad oggetto un importo trattenuto alla fonte, va fatta coincidere […] con la data in cui la ritenuta è stata operata […] e non dalla data nella quale la ritenuta avrebbe dovuto essere effettuata – id est alla data di versamento degli interessi.”
Infine, che la sussistenza dei requisiti soggettivi per beneficiare dell’esenzione dalle imposte sugli interessi corrisposti a soggetti residenti in Stati membri UE (artt. 26 quater DPR 600/1973 e 38 comma 6 del DPR 600/1973), può essere anche autocertificata dalla società non residente. […] Pertanto, è viziata la sentenza di merito che ha omesso l’esame della documentazione allegata all’istanza di rimborso (ivi inclusa l’autocertificazione prodotta dal soggetto non residente) funzionale alla verifica della sussistenza, o meno, dei requisiti per il rimborso degli interessi e canoni