Riforma forense: ecco come cambierà la professione

Il Parlamento ha riscritto le regole della professione forense. Con il via libera definitivo del Senato al disegno di legge delega sulla riforma dell’ordinamento forense si chiude un percorso atteso dal 2012 e si apre la fase forse più delicata: quella dell’attuazione.

Il testo, infatti, non introduce ancora norme immediatamente operative, ma affida al Governo il compito di tradurre in decreti legislativi un articolato sistema di principi destinato a ridisegnare l’esercizio della professione.

L’intervento tocca praticamente ogni aspetto dell’ordinamento: dalle attività riservate agli avvocati alle società tra avvocati, dalla disciplina dei soci di capitale alla pubblicità, dalle specializzazioni alla formazione continua, fino al tirocinio, all’esame di Stato e al sistema disciplinare. L’obiettivo dichiarato è aggiornare una legge professionale ormai non più adeguata all’evoluzione del mercato (la riforma del 2012 venne approvata a 80 anni dalla precedente legge professionale), senza mettere in discussione i principi di autonomia e indipendenza che caratterizzano la professione.

Tra le novità di maggiore impatto figura il rafforzamento dell’area delle attività riservate. La delega stabilisce che, oltre all’assistenza e alla difesa in giudizio, rientrino nell’esclusiva dell’avvocato anche la negoziazione assistita, la mediazione obbligatoria e demandata dal giudice e, soprattutto, la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale quando siano svolte in modo continuativo, sistematico e organizzato e siano connesse all’attività giurisdizionale. Si tratta di una previsione destinata ad alimentare il dibattito sul perimetro delle competenze riservate alla professione.

Grande attenzione è dedicata anche alle modalità di esercizio della professione in forma collettiva. Le società tra avvocati vengono definitivamente inserite nell’architettura dell’ordinamento, con regole dettagliate sulla governance e sull’ingresso dei soci di capitale. Pur confermando l’apertura agli investitori, il legislatore mantiene il controllo della società in capo ai professionisti: almeno i due terzi del capitale e dei diritti di voto dovranno appartenere ad avvocati o, comunque, a professionisti iscritti ad albi. La maggioranza degli amministratori dovrà inoltre essere composta da avvocati e vengono introdotti limiti stringenti per evitare che gli interessi economici dei soci finanziatori possano incidere sull’indipendenza professionale.

Un altro capitolo significativo riguarda la disciplina del lavoro professionale. La delega prevede una regolamentazione organica della monocommittenza e della collaborazione continuativa tra avvocati, studi e società tra avvocati, con l’obiettivo di favorire l’accesso al mercato garantendo autonomia, indipendenza e compensi adeguati. Parallelamente viene confermata la possibilità di svolgere attività di consulenza interna nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, delineando il perimetro operativo della consulenza legale in ambito aziendale.

La riforma interviene anche sul sistema delle specializzazioni, destinato a essere ricondotto sotto il coordinamento del Consiglio nazionale forense, che attribuirà il titolo di specialista sulla base dell’esperienza professionale oppure della frequenza di specifici percorsi formativi organizzati dagli Ordini in collaborazione con le associazioni specialistiche e le università.

Le principali novità per punti

Società tra avvocati

  • esercizio della professione attraverso associazioni, reti professionali e società tra avvocati;
  • l’incarico resta sempre personale;
  • il cliente individua il professionista incaricato oppure ne riceve comunicazione preventiva;
  • Sta ammesse in forma di società di persone, capitali o cooperative iscritte in apposita sezione dell’albo.

Soci di capitale

  • almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto riservati ad avvocati o professionisti iscritti ad albi;
  • soci non professionisti ammessi solo come investitori o per prestazioni tecniche;
  • maggioranza dell’organo amministrativo composta da avvocati;
  • limiti alla distribuzione degli utili e divieto di interferenze sull’indipendenza professionale;
  • divieto per la Sta di operare prevalentemente a favore del socio di capitale o di società del suo gruppo.

Comunicazione dell’attività professionale

  • la pubblicità dovrà essere disciplinata in modo da tutelare l’affidamento della collettività e il segreto professionale;
  • la legge delega demanda ai decreti attuativi la definizione della disciplina di dettaglio.

Giuristi d’impresa e monocommittenza

  • confermata la possibilità di svolgere consulenza e assistenza legale nell’esclusivo interesse del datore di lavoro;
  • nelle società la consulenza potrà estendersi anche a controllanti, controllate e collegate;
  • prevista una disciplina organica della monocommittenza e delle collaborazioni continuative tra professionisti.

Specializzazioni

  • il titolo sarà attribuito dal Consiglio nazionale forense;
  • riconoscimento sulla base dell’esperienza oppure tramite corsi specialistici;
  • formazione organizzata dagli Ordini con associazioni specialistiche e università.

Esclusiva professionale

  • restano riservate agli avvocati l’assistenza e la difesa in giudizio;
  • vengono espressamente ricomprese negoziazione assistita, arbitrato rituale e mediazione obbligatoria o demandata;
  • la consulenza legale connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, viene ricondotta tra le attività riservate;
  • nullità dei patti che prevedano compensi a soggetti non iscritti all’albo per tali attività.

La riforma, tuttavia, non è ancora operativa. Essendo una legge delega, le nuove regole entreranno in vigore soltanto dopo l’adozione dei decreti legislativi. Il Parlamento ha fissato un termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge perché il Governo adotti i decreti attuativi, su proposta del ministro della Giustizia e sentito il Consiglio nazionale forense. Successivamente l’Esecutivo avrà altri dodici mesi per eventuali disposizioni correttive e integrative.

Immagine e grafici realizzati con l’IA

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