Riforma dell’ordinamento forense: via libera dal Consiglio dei Ministri al ddl delega

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del ministro della Giustizia Carlo Nordio, il disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento forense. Si tratta di un intervento organico che tocca diversi aspetti della professione, dal giuramento al segreto professionale, passando per le società tra avvocati, le reti multidisciplinari e il regime delle incompatibilità.

Le attività riservate

Il ddl ribadisce la libertà e l’indipendenza dell’avvocato e reintroduce il giuramento professionale. Fatte salve le competenze riconosciute ad altre categorie, vengono considerate esclusive dell’avvocato le attività di consulenza e assistenza legale quando svolte in maniera continuativa, sistematica, organizzata e connesse all’attività giurisdizionale.

Deontologia ed equo compenso

La delega affida al Consiglio nazionale forense (CNF) il compito di emanare e aggiornare il codice deontologico, rafforza la disciplina del segreto professionale e conferma il carattere personale dell’incarico, anche all’interno di associazioni o società professionali.
Sul fronte economico, viene ribadito il principio dell’equo compenso, con la novità della solidarietà nel pagamento da parte di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale.

Società e associazioni professionali

Per le associazioni, il ddl individua gli elementi essenziali del contratto e stabilisce che possano qualificarsi come “forensi” solo se la maggioranza dei componenti sono avvocati.
Quanto alle società tra avvocati, la riforma introduce una soglia rafforzata: almeno i due terzi del capitale, dei diritti di voto e della partecipazione agli utili devono spettare ad avvocati iscritti all’albo. I soci non professionisti potranno entrare solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento, con il divieto di beneficiare delle prestazioni della società.
Viene inoltre confermata la possibilità per gli avvocati di operare anche nelle STP (società tra professionisti) in attività di consulenza.

Reti multidisciplinari

Il provvedimento disciplina anche le reti professionali, consentendo agli avvocati di partecipare a network, anche multidisciplinari, insieme a professionisti come commercialisti o ingegneri. Tuttavia, un contratto di rete può avere ad oggetto attività forensi solo se vi partecipano almeno due avvocati iscritti all’albo.

Monocommittenza e collaborazioni

La riforma chiarisce che l’attività svolta in regime di monocommittenza o collaborazione continuativa deve essere classificata come prestazione d’opera intellettuale, con l’obiettivo di favorire l’accesso al mercato senza intaccare l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato.

Formazione e specializzazioni

Restano obbligatori gli aggiornamenti annuali, mentre la disciplina delle specializzazioni forensi viene razionalizzata.

Incompatibilità e attività compatibili

Ampio spazio è dedicato anche al regime delle incompatibilità. Oltre all’insegnamento e alla ricerca in materie giuridiche, vengono rese compatibili nuove funzioni, come quelle di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, amministratore di condominio e agente sportivo.
Per quanto riguarda gli avvocati degli enti pubblici, viene resa obbligatoria l’iscrizione all’albo, con la previsione che le prestazioni professionali siano svolte esclusivamente a favore dell’ente di appartenenza.

In attesa dei commercialisti

Resta invece rinviato a una prossima seduta l’esame del disegno di legge delega relativo all’ordinamento dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

nicola.dimolfetta@lcpublishinggroup.it

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