Riforma dell’ordinamento forense: per gli avvocati 18 aree di specializzazione

La riforma dell’ordinamento forense passa anche per la specializzazione degli avvocati.

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando (nella foto) ha infatti firmato lo scorso 12 agosto il regolamento che disciplina il conseguimento e la conservazione del titolo di specialista (in basso il documento).

Nei 16 articoli che lo compongono, il regolamento stabilisce in 18 le aree di specializzazione previste per i professionisti del settore legale, fra i quali il diritto penale, quello amministrativo, internazionale, fallimentare, commerciale, bancario, tributario, e prevede che il titolo possa essere conseguito in non più di due settori.

Per quanto riguarda i percorsi formativi, questi devono essere predisposti in ambito universitario con programmi definiti da una commissione istituita al ministero della Giustizia. Al Consiglio nazionale forense toccherà firmare le convenzioni con le università finalizzate alla formazione specialistica, ma queste possono essere stipulate anche con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, come ad esempio l’Unione delle camere penali.

I corsi dovranno avere durata almeno biennale una didattica non inferiore a 200 ore ed è previsto anche un obbligo di frequenza per almeno l’80% della durata.

L’avvocato che voglia conseguire il titolo deve presentare domanda all’Ordine di appartenenza. Fra i requisiti, il legale deve innanzitutto aver frequentato negli ultimi 5 anni i corsi di specializzazione con esito positivo, non deve aver riportato nei 3 anni precedenti una sanzione disciplinare definitiva e nei 2 anni precedenti non deve aver subito la revoca del titolo.

A usare il titolo potrà anche essere un professionista iscritto all’Albo da almeno 8 anni e che ha esercitato negli ultimi 5 anni «in modo assiduo, prevalente e continuativo, attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione». In pratica, il legale deve avere ricevuto almeno 15 incarichi professionali annui rilevanti in quella materia nei 5 anni precedenti alla richiesta.

Infine, il conferimento del titolo avviene dopo il superamento di una prova orale e di una scritta, anche a favore di chi ha ottenuto nel periodo 2011-2015 un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica.

Per mantenere il titolo, ogni tre anni l’avvocato specialista dovrà documentare al proprio Consiglio dell’ordine l’adempimento degli obblighi di formazione permanente, oppure dimostrare l’esercizio assiduo prevalente e continuativo dell’attività nel settore specifico. La revoca, invece, può avvenire a seguito di una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, ma anche dopo il mancato adempimento degli obblighi di formazione continua o del deposito della documentazione che comprovi il possesso dei requisiti.

 

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