RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO: RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI PIU’ DOLOROSE
Ieri è stata varata dal governo la riforma del mercato del lavoro. Difficile, sofferta e come tutte le riforme, criticata. Legalcommunity.it ha chiesto a caldo ad Angelo Zambelli, responsabile del dipartimento labour dello studio legale Dewey & LeBoeuf di esplicitarne i contenuti e di riflettere sulle implicazioni sul mercato legale.
D. Avvocato Zambelli, iniziamo da ciò di cui si è maggiormente parlato in questi giorni, l'articolo 18 e la flessibilità in uscita. Quali sono le vere novità tecniche?
R. La principale novità è certamente il venir meno della reintegrazione del lavoratore quale rimedio normale ed esclusivo in caso di accertata illegittimità del licenziamento. In sintesi il nuovo impianto, presentato ieri ed ancora in via di perfezionamento, prevederà la reintegrazione nel posto di lavoro solo per i licenziamenti discriminatori, che continueranno ad essere considerati nulli. Diversamente, per i licenziamenti dovuti a motivi economici viene introdotta "un'indennità risarcitoria omnicomprensiva" compresa tra un minimo di 15 e un massimo di 27 mensilità dell'ultima mensilità globale di fatto che verrà modulata dal Giudice tenuto conto delle dimensioni dell'impresa, dell'anzianità di servizio del lavoratore e delle iniziative che ha assunto per la ricerca di una nuova occupazione. Novità anche nel campo dei licenziamenti disciplinari dove è demandato al Giudice decidere tra reintegrazione o il pagamento di un'indennità risarcitoria da 15 a 24 mensilità tenuto conto dell'anzianità del lavoratore e del comportamento delle condizioni delle parti. Ad oggi non è ancora chiara la linea di demarcazione nella scelta data al Giudice.
D. Contratti a progetto e a tempo determinato, partite Iva con cliente unico, come cambia il lavoro in entrata?
R. L'intento del Governo pare essere quello di imporre vincoli e presunzioni stringenti al fine di limitare la flessibilità "cattiva" in entrata, come definita dal Ministro Elsa Fornero. I collaboratori con partita iva verranno considerati lavoratori subordinati se impiegati per più di sei mesi in regime di monocommittenza mentre le associazioni in partecipazione vengono limitate a padri e figli. I contratti a tempo determinato verranno penalizzati sia sotto il profilo di una maggiorazione contributiva sia eliminando l'onere d'impugnazione stragiudiziale entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto sia, infine, mantenendo il limite massimo di 36 mesi, oltre il quale il contratto non è più prorogabile pena la sua conversione a tempo indeterminato. Quanto infine ai contratti a progetto viene prevista l'abolizione del concetto di programma (onestamente fuorviante e in pratica poco utilizzato), la restrizione della definizione di progetto e la riduzione della facoltà di libero recesso del committente.
D. Cassa integrazione ordinaria, straordinaria, Aspi. Cosa cambia rispetto ad ora?
R. La principale novità è l'introduzione dell'Aspi, Assicurazione sociale per l'impiego. Si applica a tutti i lavoratori, pubblici e privati. Per accedervi vengono mantenuti gli stessi requisiti della vecchia disoccupazione involontaria, ovvero 2 anni di anzianità assicurativa e almeno 52 settimane negli ultimi 24 mesi. La durata viene elevata a 12 mesi, aumentabile a 18 per chi ha più di 55 anni. Gradualmente l'indennità di mobilità, oggi prevista sino a 36 mesi solo in caso di licenziamenti collettivi, lascerà il posto all'ASPI che entrerà a regime nel 2017. La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria viene estesa a tutti i settori (sia pure attraverso fondi di solidarietà) mentre la CIGS non sarà più concessa per le cessazioni di attività.
D. Da conoscitore del mercato del lavoro cosa cambierà davvero nelle dinamiche fra domanda e offerta?
R. E' presto anche solo ipotizzare gli effetti di tali e profonde innovazioni sul mercato del lavoro, peraltro non ancora introdotte ed ancora in via di definizione. Certamente l'aver infranto il tabù dell'articolo 18, che aveva assunto ormai valori più ideologici che di merito, toglierà l'alibi agli operatori economici e alle imprese per non effettuare gli investimenti necessari che la globalizzazione dei mercati oggi impone. Se ciò dovesse avvenire, nel medio termine dovremmo assistere ad una evoluzione dinamica fra domanda e offerta.
D. E per il mercato legale, ossia per voi giuslavoristi?
R. E' facile prevedere che, se le modifiche ipotizzate verranno approvate dal Parlamento, il contenzioso sui licenziamenti si sposterà dalla sussistenza della giusta causa o di un giustificato motivo di recesso ai temi della discriminazione, la sola ipotesi dove la sanzione della reintegrazione sarà l'unica prevista, importando in tal modo categorie giuridiche e valori tipici del mondo anglosassone. Quanto alle ristrutturazioni aziendali, il venir meno dei livelli di welfare in precedenza garantiti renderà più dolorosi, e quindi più faticosi, i processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendali.