Recupero di crediti tributari esteri:Tremonti Romagnoli Piccardi vince in CTR Milano

Il caso su cui si sono pronunciati i giudici dell’appello (CTR Milano, sentenza 518/2016 depositata l’11 novembre) si riferisce ad un invito al pagamento che l’Agenzia delle entrate, in questo caso la Direzione Provinciale 1 di Milano, ha emesso nei confronti di una società di capitali italiana su richiesta dell’amministrazione finanziaria Islandese, per un debito d’imposta maturato in quest’ultimo stato. La richiesta è stata, in particolare, formulata nell’ambito della mutua assistenza tra Paesi aderenti alla Convenzione OCSE/COE nella fase della riscossione, disciplinata dalla Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1988, ratificata dall’Italia con l. 10 febbraio 2005, n. 19.

Per Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati hanno operato i partner Giancarlo Zoppini e Cristiano Caumont Caimi con la senior associate Laura Puddu. La sentenza, che richiama un’altra decisione positiva ottenuta dallo studio (e che ha avuto ad oggetto l’impugnazione del ruolo emesso sulla base del predetto invito al pagamento), annulla questa richiesta di pagamento sulla base di due presupposti.

Il primo poichè il recupero da parte dell’Italia deve avvenire come se si trattasse di crediti tributari propri, per cui la competenza funzionale per i contribuenti che, come la società in esame, hanno oltre cento milioni di ricavi (c.d. “grandi contribuenti”) appartiene alle Direzione Regionali, e non alle Direzioni Provinciali. Il secondo in quanto, affinchè l’invito emesso dall’Italia soddisfi il requisito motivazionale minimo, è necessario – contrariamente a quanto è avvenuto nel caso di specie – che allo stesso venga allegato il titolo esecutivo estero, così da consentire al contribuente italiano di effettuare un controllo sostanziale circa la legittimità della richiesta di assistenza da parte dello Stato estero.

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