PwC TLS vince in Cassazione sul sale and rent back ai fini IVA
PwC TLS, con un team guidato dal partner Carlo Romano e composto da Flaminia Ferrucci e Daniele Conti, ha vinto in Cassazione per una multinazionale attiva nel leasing e nel settore dei prodotti di comunicazione per gli uffici.
In particolare, con le ordinanze nn. 37202, 37348, 37349, 37727, 40930 e 40931 depositate dalla Sezione Tributaria della Suprema Corte tra il 29 novembre e il 21 dicembre 2021, sono stati accolti altrettanti ricorsi per cassazione in cui culminavano una serie di giudizi tributari di rimborso dell’IVA assolta in fattura (per oltre 35 milioni di euro in totale) da una società irlandese per l’acquisto di beni che sarebbero stati retrolocati allo stesso cedente italiano. Secondo l’Agenzia delle Entrate, avrebbe assunto una rilevanza determinante la presunta intenzione delle parti di accordare maggiore liquidità nell’immediato (attraverso la vendita) proprio alla società italiana che cedeva i beni di cui sarebbe divenuta locataria, affermando dunque la natura esente dell’operazione in questione per assimilazione ad un finanziamento e negando il rimborso alla società irlandese per indetraibilità dell’IVA nelle operazioni esenti.
A ciò si è aggiunto che, in esito al giudizio di appello, le sentenze della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo ventilavano un possibile abuso del diritto insito nella qualificazione contrattuale artificiosa del rapporto tra le due società, appartenenti allo stesso gruppo.
La Corte di Cassazione ha ritenuto dirimente, in tal senso, il concetto di causa in concreto, già fatto proprio dalla giurisprudenza civile di legittimità dal 2006, e le regole generali sull’interpretazione dei contratti, che formavano oggetto del primo motivo di ciascuno dei ricorsi per cassazione. Escludendo, dunque, qualsiasi rilevanza degli assunti sull’abuso del diritto formulati dal giudice dell’appello poiché inconferenti rispetto alla tematica oggetto di giudizio, le ordinanze hanno altresì ritenuto la vendita con patto di retrolocazione, dettagliandone le caratteristiche, non assimilabile al sale and lease back, che era stato esaminato in taluni precedenti della stessa Corte e della Corte di Giustizia rivelatisi sfavorevoli ai contribuenti. La Corte ha, pertanto, ritenuto fondati i sei ricorsi per cassazione, riconoscendo che le sentenze di secondo grado non avevano correttamente applicato i canoni legali di interpretazione dei contratti, non avendo indagato la causa in concreto dei rapporti giuridici intrattenuti dalle due società.
Infine, la Corte ha chiarito che, anche qualora in sede di rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo (in diversa composizione) venissero rinvenuti caratteri concreti e oggettivi di un finanziamento tali da negare il rimborso alla società irlandese vittoriosa in Cassazione, nondimeno la società italiana, che aveva versato l’IVA all’Erario sulla stessa operazione, avrebbe a quel punto diritto al rimborso, come da altrettante istanze già presentate nelle more del giudizio in questione. In altre parole, se l’operazione è una cessione pienamente imponibile ai fini IVA, spetta alla società irlandese il rimborso, avendo subito la rivalsa del tributo; in alternativa, e cioè se sull’operazione non fosse stata dovuta imposta ab origine, la società italiana avrebbe a quel punto titolo alla restituzione dell’indebito, avendola versata erroneamente all’Erario.